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Corte costituzionale e spesa pubblica


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La Corte Costituzionale: illegittima parte del decreto legge sul contenimento della spesa pubblica per tutti gli enti locali

ROMA - La Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità del decreto legge sul contenimento della spesa pubblica approvato con voto di fiducia il 22 luglio 2004 alla Camera e il 29 luglio 2004 al Senato nella parte in cui vengono fissati per Regioni ed enti locali tagli alle spese per consulenze esterne, spese di missione all'estero, rappresentanza, relazioni pubbliche e convegni e spese per l'acquisto di beni e servizi. Si tratta di vincoli che - si legge nella sentenza n. 417 depositataoggi in cancelleria - «non costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, ma competono una inammissibile ingerenza nell'autonomia degli enti quanto alla gestione della spesa». 0IPSSUPC--140x180.jpg Il ministro dell'Economia Giulio Tremonti (Lapresse)

LEGITTIMITA' - A sollevare questione di legittimità di numerosi punti della manovra sono state le Regioni Toscana, Campania, Valle D'Aosta e Marche. La Corte ha accolto parzialmente i ricorsi bocciando l'art. 1, commi 9, 10 e 11, del decreto sul contenimento della spesa pubblica «nella parte in cui si riferisce alle Regioni e agli enti locali». In quei punti la manovra è infatti in contrasto con gli art. 117 e 119 della Costituzione, così come modificati dalla riforma del titolo V della Carta. La Consulta - si legge nella sentenza scritta dal giudice Franco Gallo e firmata dal neoletto presidente Annibale Marini - ribadisce innanzitutto un principio costantemente affermato dalla sua giurisprudenza, per cui «le norme che fissano vincoli puntuali relativi a singole voci di spesa dei bilanci delle regioni e degli enti locali non costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi dell'art.117, terzo comma, della Costituzione, e ledono pertanto l'autonomia finanziaria di spesa garantita dall'art. 119 Costituzione».

DISCIPLINA DI PRINCIPIO - Perciò - si legge nella sentenza -«il legislatore statale può legittimamente imporre agli enti autonomi vincoli alle politiche di bilancio (ancorchè si traducano, inevitabilmente, in limitazioni indirette all'autonomia di spesa degli enti), ma solo, con disciplina di principio, per ragioni di coordinamento finanziario connesse ad obiettivi nazionali, condizionati anche dagli obblighi comunitari». Perchè questi vincoli possano considerarsi «rispettosi dell'autonomia delle Regioni e degli enti locali» - aggiunge la Corte - «debbono avere ad oggetto o l'entità del disavanzo di parte corrente oppure , ma solo «in via transitoria ed in vista degli specifici obiettivi di riequilibrio della finanza pubblica perseguiti dal legislatore statalè, la crescita della spesa corrente degli enti autonomi». In altri termini, «la legge statale può stabilire solo un limite complessivo, che lascia agli enti stessi ampia libertà di allocazione delle risorse fra i diversi ambiti e obiettivi di spesa».

14 novembre 2005

corriere.it

"Io non ce l'ho co' te, ma co' quello che te sta vicino e nun te butta de sotto!"

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Guest Riccardo
A sollevare questione di legittimità di numerosi punti della manovra sono state le Regioni Toscana, Campania, Valle D'Aosta e Marche.

CUriosita (ma curiosita vera)

Da chi sono governate queste regioni?!??

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La Corte Costituzionale (organo dello Stato) afferma quindi il completo contrario di quello che predica la Corte dei Conti (altro organo dello Stato).

Siamo alle solite: valanghe di togati, giuristi, giudici e chi più ne ha e più ne metta, che non si parlano, che dicono tutto ed il contrario di tutto.

E l'Italietta deve vivere con questi pazzi dementi !

E non c'è nessuno che li possa mandare a casa !

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io questa incongruenza non la vedo. ovvero, ne intuisco un altra.

nell'ottica di devolution e di autonomia, perchè lo stato mi deve dire e imporre tetti di spesa?

come ripartire i fondi, lo decidono le giunte locali, che se non applicano al meglio il loro mandato, vengono bocciati dagli elettori alla prima occasione.

in più, i conti verranno esaminati dagli organi preposti, che agirà come più opportuno.

"Io non ce l'ho co' te, ma co' quello che te sta vicino e nun te butta de sotto!"

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io questa incongruenza non la vedo. ovvero, ne intuisco un altra.

nell'ottica di devolution e di autonomia, perchè lo stato mi deve dire e imporre tetti di spesa?

come ripartire i fondi, lo decidono le giunte locali, che se non applicano al meglio il loro mandato, vengono bocciati dagli elettori alla prima occasione.

in più, i conti verranno esaminati dagli organi preposti, che agirà come più opportuno.

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principalmente, come hai ricordato, la corte dei conti stessa, ma rispettando l'autonomia decisionale delle regioni.

in casi fraudolenti, la magistratura ordinaria.

"Io non ce l'ho co' te, ma co' quello che te sta vicino e nun te butta de sotto!"

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