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File sharing: Sentenza della cassazione


Albizzie

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Vi racconto un episodio capitato tempo fa ad un dj italiano.

QUesto dj e produttore,famoso,una sera si era portato in disco un suo nuovo pezzo non ancora uscito nè registrato e ovviamente l'aveva piazzato su cd masterizzato.

Il vigile controllore SIAE (che c'è in ogni disco) trac...subito multa e denuncia per violazione di coyright...la sotria si è conclusa con una vittoria legale del dj per fortuna,visto che la produzione era la sua la suonava quando e come gli pareva.

Ma di esempi assurdi delle catene che costruiscono SIAE e major ne avrei a bizzeffe

 

花は桜木人は武士

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Ma questo perché la SIAE è una merda di dimensioni cosmiche, ma non ha niente a che vedere con l'argomento file-sharing.

5oonk0.png

Alonso, come ha detto Kimi, è il primo top driver che si fa pagare il posto a Maranello.

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Ma questo perché la SIAE è una merda di dimensioni cosmiche, ma non ha niente a che vedere con l'argomento file-sharing.

evvai...scindiamo le cose....un conto è la SIAE, un conto i sacrosanti diritti d'autore

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Puoi scindere i guadagni derivanti dalla vendita dei CD salla SIAE.

Ma non puoi scindere la SIAE dai diritti d'autore. (Ahimè)

eh lo so...la SIAE è tremenda, e non lo nego. Tanto vale registrare le proprie opere all'estero...

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ROMA - Scaricare da internet film, musica o programmi tutelati dal diritto d'autore non è reato se questo non implica alcun guadagno economico. Lo spiega la Terza sezione penale della Corte di Cassazione che ha annullato la condanna a tre mesi e 10 giorni di reclusione inflitta dalla Corte d'Appello di Torino a due giovani che avevano scaricato e condiviso in rete tramite un computer di una associazione studentesca del Politecnico di Torino file musicali, film e software protetti da copyright.

I due ragazzi condannati dalla corte torinese avevano sviluppato una cosiddetta «rete p2p» (peer to peer) per scambiare file con altre persone collegate a internet. Il sistema era semplice: bastava collegarsi a un server installato nel computer di un'associazione studentesca del Politecnico di Torino. Per poter ottenere le chiavi d'accesso occorreva condividere la propria «scorta» di musica, film, videogiochi o software. Tutto spesso protetto dalla legge sul diritto d'autore. Una filosofia di scambio «do ut des», diffusissima su internet, che permetteva a tutti di scaricare file gratis dalla rete.

Secondo i giudici piemontesi i due giovani autori di questo sistema di scambio file 'au pair' erano colpevoli di aver violato agli articoli 171 bis e 171 ter della legge sul diritto d'autore (n. 633/41) che punisce chi, «a scopo di lucro», diffonde o duplica file e contenuti multimediali protetti da copyright.

Ma l'attività dei due imputati - spiega la Suprema Corte nella sentenza n.149 depositata lo scorso 9 gennaio - non aveva alcun «fine di lucro», e quindi non si configurava l'effettiva violazione della legge.

«I giudici di merito - si legge nelle motivazioni della sentenza - hanno erroneamente attribuito all'imputato una attività di duplicazione dei programmi e di opere dell'ingegno protette dal diritto d'autore, poiché la duplicazione in effetti avveniva ad opera dei soggetti che si collegavano con il sito Ftp e da esso, in piena autonomia, prelevavano i file e nello stesso ne scaricavano altri. Doveva essere esclusa l'esistenza del fine di lucro da parte degli imputati in potendosi ravvisare una mera attività di scambio».

Non solo, anche in relazione al sequestro, in casa di uno degli imputati, di un software per generare codici seriali per registrare illegalmente software protetti da copyright, «doveva escludersi ogni fine commerciale».

Per questo motivo i giudici di Piazza Cavour, rilevando che «le operazioni di 'download' sul server Ftp di materiale informatico non coincide con le ipotesi criminose fatte dai giudici torinesi», e che per «scopo di lucro» deve intendersi «un fine di guadagno economicamente apprezzabile o di incremento patrimoniale da parte dell'autore del fatto, e che non può identificarsi con un vantaggio di altro genere», ha annullato senza rinvio la condanna per i due ragazzi che sono stati prosciolti definitivamente.

«Il disposto della Corte di Cassazione lascia molto perplessi, perché si pone in contrasto con principi di diritto ormai acclarati dalla costante giurisprudenza, alla quale correttamente si era conformata la Corte di Appello di Torino»: questo il commento del presidente della Siae Giorgio Assumma.

«La cassazione ritiene, in primo luogo, che uno scambio di opere dell'ingegno tra un numero di fruitori, attuato con un mezzo di facile diffusione qual'è Internet, configuri di per sé un uso personale - spiega Assumma - . L'uso personale è l'unica utilizzazione consentita dalla vigente legge, senza bisogno della preventiva autorizzazione del titolare dei diritti. Senonchè, contrariamente a quanto la cassazione ritiene, è proprio la ampiezza della cerchia a cui, nel caso esaminato, è stata data la possibilità di accedere alle opere scaricate che fa venir meno l'ambito personale, trasformandolo in un ambito pubblico».

«La sentenza della III sezione della Cassazione che è stata ripresa dagli organi di stampa con il titolo 'scaricare non è reatò si riferisce in realtà ad un caso antecedente l'attuale normativa, in vigore dal 2004, che invece stabilisce la punibilità penale per lo scambio di file illegali e che punisce con una sanzione amministrativa di 154 euro chi invece si limita a scaricare una canzone abusivamente. Non si tratta pertanto di una decisione che modifica l'attuale legislazione in vigore»: lo precisa Enzo Mazza, presidente di Fimi, la Federazione dell'Industria Musicale Italiana.

ecco così è molto più ragionevole

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Da quel che mi è sembrato di capire leggendo le varie notizie apparse sui siti dei giornali la sentenza è stata emanata prendendo in considerazione anche la legislazione attuale. Domani comunque riporto tutti gli articoli che trovo in merito

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Allora, ho letto un po' in giro, ma questa è la spiegazione più interessante.

Dall'estratto della sentenza che ho letto si fa riferimento a fatti

avvenuti prima dell'entrata in vigore della legge "Urbani".

Per il principio di legalità, nessuno può essere condannato per un

fatto che, all'epoca in cui era avvenuto, non fosse previsto dalla

legge come reato.

Quindi, oggi, bisogna ancora fare riferimento alla legge "Urbani", non a questa sentenza della cassazione.

5oonk0.png

Alonso, come ha detto Kimi, è il primo top driver che si fa pagare il posto a Maranello.

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Allora, ho letto un po' in giro, ma questa è la spiegazione più interessante.

Dall'estratto della sentenza che ho letto si fa riferimento a fatti

avvenuti prima dell'entrata in vigore della legge "Urbani".

Per il principio di legalità, nessuno può essere condannato per un

fatto che, all'epoca in cui era avvenuto, non fosse previsto dalla

legge come reato.

Quindi, oggi, bisogna ancora fare riferimento alla legge "Urbani", non a questa sentenza della cassazione.

precisamente... scaricatori attaccatevi :P

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