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Inviato

Articolo tratto da Gazzettino OnLine 12/06/2007

Zaia: «No agli agguati con autovelox e telelaser»

«I rilevamenti vanno segnalati» x.gif

Venezia«Ho da sempre fatto appello al buon senso degli amministratori locali per dire "no" agli agguati con l'autovelox e per attivare autentici interventi di prevenzione. È per questo che trova il mio pieno appoggio l'iniziativa degli onorevoli Caparini e Gibelli, che prevede l'obbligatorietà di segnalare con cartelli la presenza degli autovelox , anche quelli mobili». Lo ribadisce il vicepresidente della giunta regionale del Veneto, Luca Zaia, commentando la proposta dei due deputati della Lega Nord approvata in commissione trasporti e in attesa di ricevere il via libera definitivo del Parlamento.

«Se lo scopo degli autovelox - aggiunge Zaia - è quello di punire gli automobilisti che si lanciano a folle corsa in punti stradali pericolosi, la segnalazione della presenza dell'autovelox avrà la stessa funzione deterrente. Non solo: la multa dovrebbe avere titolo esemplificativo, mentre il vero deterrente resta il ritiro della patente. La multa è in qualche modo discriminatoria perché, pagare 100 euro per un'infrazione non ha lo stesso peso per tutti i cittadini, per alcuni è una somma che fa la differenza nel proprio budget, per altri si riduce solo al fastidio di doverla pagare. Sapere, invece, che oltrepassare un limite di velocità significa perdere punti con conseguente ritiro della patente e, nei casi più estremi, può risolversi addirittura nella sospensione immediata e a vita, questo sì diventerebbe un valido motivo per rispettare il codice della strada». «Aggiungo che, se Roma sta taglieggiando le finanze locali - conclude Zaia - il problema non si risolve infierendo sugli automobilisti che non possono diventare le vittime sostanzialmente incolpevoli di esigenze di cassa o di volontà punitive nella sostanza, perché queste vicende si inquadrano assai spesso in una logica di pura repressione ed esazione, piuttosto che di prevenzione. Con il risultato di non educare e non convincere».

Sulla stessa linea anche il consigliere regionale di An, Raffaele Zanon, il quale annuncia una risoluzione da sottoporre al consiglio e un'interpellanza alla giunta affinché venga monitorato e quantificato il prelievo legato all'utilizzo di questi strumenti attuato dalle amministrazioni comunali del Veneto. «Sono pienamente d'accordo con il vicepresidente Zaia, è utile che la giunta veneta nell'ambito dei sui poteri definisca un codice etico per regolamentare l'utilizzo di autovelox e telelaser - afferma Zanon - Gli strumenti mobili di rilevamento della velocità devono essere segnalati: le amministrazioni comunali dovrebbero fare azioni preventive, non repressive. In alcune strade della città poi, penso a esempio alle tangenziali, sarebbe più giusto introdurre dei margini di sensibilità».

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AUTOVELOX

«Ci vuole un codice etico»

«Sono pienamente d'accordo con il vice presidente della Regione Luca Zaia: la Giunta veneta deve definire un codice etico per regolamentare l'utilizzo di autovelox e telelaser». Lo ha ribadito Raffaele Zanon consigliere regionale di Alleanza Nazionale commentando la presa di posizione del vice governatore Veneto. Zanon ha annunciato che chiederà al consiglio regionale che venga votata la risoluzione da egli stesso presentata e contemporaneamente ha rivolto un'interpellanza alla Giunta affinchè venga monitorato e quantificato il prelievo legato all'utilizzo di questi strumenti attuato dalle amministrazioni comunali del Veneto. «Questi strumenti devono essere segnalati - spiega Zanon - Telelaser e l'autovelox devono servire per la tutela della sicurezza della circolazione stradale. E' diffusa, invece, la tendenza ad usarli per rimpinguare le proprie casse».

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Inviato

ci credo poco... moooolto poco... è troppo facile far cassa in questo modo. Ed è troppo facile far passare la velocità come spauracchio assoluto, in modo da distogliere l'opinione pubblica da fattori di rischio ben più importanti e difficili da combattere.

Comunque qualcosa si muove e questa è già un'ottima notizia...

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Inviato

Finchè si consentirà di mettere le multe a budget.

Gli introiti dovrebbero andare TUTTI alla p.s. e bon.

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Some critics have complained that the 4C lacks luxury. To me, complaining about lack of luxury in a sports car is akin to complaining that a supermodel lacks a mustache.

  • 2 mesi fa...
Inviato

Un po' in ritardo, ma vi aggiorno:

Le postazioni dovranno essere presegnalate tramite appositi cartelli, pannelli a messaggio variabile o i display delle auto in dotazione alle forze dell'ordine posizionati a una distanza massima di quattro chilometri dalla postazione stessa e a una distanza minima commisurata con la visibilità consentita dalla strada: in condizioni normali, 150 metri su autostrade e strade extraurbane principali, 100 metri fuori città e sui viali urbani con limite di 60-70 km/h, 50 metri altrove.

Pubblicato il DM che individua la segnaletica da utilizzarsi per la segnalazioni delle postazioni destinate al controllo della velocità

DECRETO 15 Agosto 2007 Attuazione dell'articolo 3, comma 1, lettera B) deldecreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, recante disposizioni urgenti modificative del codice della strada per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione(G.U. n. 195 del 23 agosto 2007)

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

di concerto con

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'art. 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,che disciplina i limiti di velocità;

Visto l'art. 3, comma l, lettera B), del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, che prescrive che le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all'impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi, conformemente alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione del codice della strada, le cui modalità di impiego sono stabilite con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno.

Visti gli articoli 39 e 41 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, che disciplinano rispettivamente i segnali verticali e i segnali luminosi;

Visti gli articoli 77, 78, 79, 80, 81, 82, 124, 125 e 170 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, che regolamentano la segnaletica verticale e i segnali luminosi particolari;

Considerato che l'art. 3, comma l, lettera B), del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, si riferisce esclusivamente alle postazioni di controllo per il rilevamento della velocità stazionate lungo la rete stradale, e quindi le disposizioni inerenti non si applicano per i dispositivi di rilevamento mobili destinati a misurare in maniera dinamica la velocità;

Decreta:

Art. 1.

1. Le postazioni di controllo per il rilevamento della velocità sulla rete stradale possono essere segnalate:

a) con segnali stradali di indicazione, temporanei o permanenti,

B) con segnali stradali luminosi a messaggio variabile,

c) con dispositivi di segnalazione luminosi installati su veicoli.

2. I segnali stradali di indicazione di cui al comma 1, lettera a), devono essere realizzati con un pannello rettangolare, di dimensioni e colore di fondo propri del tipo di strada sul quale saranno installati. Sul pannello deve essere riportata l'iscrizione "controllo elettronico della velocità" ovvero "rilevamento elettronico della velocità", eventualmente integrata con il simbolo o la denominazione dell'organo di polizia stradale che attua il controllo.

3. I segnali stradali luminosi a messaggio variabile di cui al comma 1, lettera B), sono quelli già installati sulla rete stradale, ovvero quelli di successiva installazione, che hanno una architettura che consenta di riportare sugli stessi le medesime iscrizioni di cui al comma 2.

4. I dispositivi di segnalazione luminosi di cui al comma 1, lettera c), sono installati a bordo di veicoli in dotazione agli organi di polizia stradale o nella loro disponibilità. Attraverso messaggi luminosi, anche variabili, sono riportate le iscrizioni di cui al comma 2. Se installati su autovetture le iscrizioni possono essere contenute su una sola riga nella forma sintetica: "controllo velocità" ovvero "rilevamento velocità".

5. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni degli articoli 77, 78, 79, 80, 81, 82, 124, 125 e 170 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.

Art. 2.

1. I segnali stradali e i dispositivi di segnalazione luminosi devono essere installati con adeguato anticipo rispetto al luogo ove viene effettuato il rilevamento della velocità, e in modo da garantirne il tempestivo avvistamento, in relazione alla velocità locale predominante. La distanza tra i segnali o i dispositivi e la postazione di rilevamento della velocità deve essere valutata in relazione allo stato dei luoghi; in particolare e' necessario che non vi siano tra il segnale e il luogo di effettivo rilevamento intersezioni stradali che comporterebbero la ripetizione del messaggio dopo le stesse, e comunque non superiore a quattro km.

2. I segnali stradali o i dispositivi di cui all'art. 1 forniscono informazione puntuale, pertanto non necessitano di ripetizione ne' di indicazione di "fine".

Art. 3.

1. Le disposizioni degli articoli 1 e 2 non si applicano per i dispositivi di rilevamento della velocità installati a bordo di veicoli per la misura della velocità in maniera dinamica, ovvero "ad inseguimento".

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 15 agosto 2007

Il Ministro dei trasporti

Bianchi

Il Ministro dell'interno

Amato

http://www.asaps.it/showpage.php?id=14816&categoria=Leggi&pubblicazione=24.08.2007
Inviato

Forse però la parola chiave è "possono".

A me sembra che non cambi niente: di cartelli bianchi "controllo elettronico della velocità" c'è già pieno.

Spero che in realtà rappresenti qualcosa di consistente, perchè a prima vista mi sembra non portare cambiamenti. :?

Inviato
Forse però la parola chiave è "possono".
La premessa è questa però:
Visto l'art. 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,che disciplina i limiti di velocità;

Visto l'art. 3, comma l, lettera B), del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, che prescrive che le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all'impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi, conformemente alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione del codice della strada, le cui modalità di impiego sono stabilite con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno.

Inviato

Si, ma possono esserlo con uno di quei metodi.

E il primo è quello che si trova all'ingresso dell'70% dei comuni italiani.

In pratica rischia di cambiare qualcosa solo dove i cartelli fissi non ci sono già o non saranno messi: in questo caso ci saranno cartelli mobili o pannelli luminosi o lampeggianti accesi.

Avrei resa obbligatoria la segnalazione luminosa in ogni caso.

Inviato

Anche i cartelli fissi però in teoria hanno validità limitata:

Art. 2.

1. I segnali stradali e i dispositivi di segnalazione luminosi devono essere installati con adeguato anticipo rispetto al luogo ove viene effettuato il rilevamento della velocità, e in modo da garantirne il tempestivo avvistamento, in relazione alla velocità locale predominante. La distanza tra i segnali o i dispositivi e la postazione di rilevamento della velocità deve essere valutata in relazione allo stato dei luoghi; in particolare e' necessario che non vi siano tra il segnale e il luogo di effettivo rilevamento intersezioni stradali che comporterebbero la ripetizione del messaggio dopo le stesse, e comunque non superiore a quattro km.

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