Vai al contenuto

Riforma C.d.S.


Messaggi Raccomandati:

  • Risposte 302
  • Creato
  • Ultima Risposta

I più attivi nella discussione

I più attivi nella discussione

Sono senza parole, da link indicato da Artemis, si legge:

a parte il fatto che non capisco perchè ci sia questa licenza d'uccidere fino al 8/5/09???

Ma poi si parla di bimbi in soprannumero.

Che vuol dire??

Se io sono con mia moglie devo obbligatoriamente metterlo sul seggiolino, se invece ci sono altre 3 persone possono tenerlo imbraccio???

E se non ho il seggiolino, ma siamo solamente in due che faccio?? offro un panino a tre lavavetri al semaforo affichè' siamo in 5 adulti e quindi siamo esentati dal seggiolino????

però ovviamente fino al 8 maggio 2009!!!!

riprendendo il vecchio discorso, c'è scritto anche sul sito della Stradale (ma solo come esenzione):

http://www.poliziadistato.it/pds/operatorips/normative_circolari/circolari/allegati/14luglio2006_cinture.pdf

"Io non ce l'ho co' te, ma co' quello che te sta vicino e nun te butta de sotto!"

Link al commento
Condividi su altri Social

  • 2 settimane fa...

Alla fine mi pare che nessuno lo avesse postato:

COMUNICATO * Le nuove disposizioni saranno in vigore da sabato 4 agosto

APPROVATO DAL CONSIGLIO DEI MINISTRI IL DECRETO LEGGE SULLA SICUREZZA STRADALE

Il testo del Decreto Legge

Su proposta del Ministro dei Trasporti, Alessandro Bianchi, il Consiglio dei Ministri ha varato un Decreto legge in materia di sicurezza stradale.

L'obiettivo è di rendere immediatamente efficaci – già da sabato 4 agosto, in tempo quindi per fronteggiare l’aumento di traffico in occasione delle partenze per le vacanze di agosto – alcune disposizioni contenute nel Disegno di legge all'esame del Senato, che non sarà approvato però dal Parlamento prima di settembre.

Il “Decreto Bianchi” inasprisce in modo sensibile le sanzioni per le infrazioni più comuni e più pericolose, responsabili del maggior numero di incidenti mortali: dal superamento dei limiti di velocità alla guida in stato di ebbrezza o sotto effetto di stupefacenti. Più severe anche le sanzioni per l'utilizzo dei telefonini durante la guida.

L’articolo 1 modifica l’articolo 116 in materia di guida senza patente

Chi guida senza aver conseguito la patente, con patente revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti previsti sarà punito con l’ammenda da euro 2.257 a euro 9.032. Nell’ipotesi di recidiva nel biennio è previsto l’arresto fino ad un anno. L’infrazione sarà punita come fattispecie di rilevanza penale.

L’articolo 2 modifica l’articolo 117 codice della strada in materia di limitazioni alla guida

È stato modificato il comma 1 relativo a limitazioni alla guida di motocicli. L’articolo è stato riformulato in modo da operare come rinvio automatico alle normative comunitarie in materia.

L’ultima direttiva europea cui bisogna far riferimento, la 2000/56/CE, prevede ad esempio che “l'autorizzazione a guidare motocicli di potenza superiore a 25 kW o con rapporto potenza/peso (riferito alla tara) superiore a 0,16 kW/kg è subordinata al conseguimento della patente A da almeno due anni”.

Con l’introduzione del comma 2-bis, in materia di neo-patentati, ai quali la patente sia stata rilasciata a far data dal centottantesimo giorno dall’entrata in vigore del decreto legge è stata introdotta una ulteriore limitazione alla guida, relativa alla potenza specifica dei veicoli, riferita alla tara, che non può essere superiore a 50 kW/t.

Il divieto quindi è previsto soltanto per chi consegue la patente B a partire dal centottantesimo giorno successivo all’entrata in vigore del decreto.

Saranno così salvaguardati i diritti acquisiti dal cittadino che ha già conseguito la patente da non più di tre anni o che la conseguirà nei 180 giorni seguenti l’entrata in vigore della norma.

Il comma 3 introduce una nuova previsione in tema di trasporto dei minori: modificando l’articolo 170 del Codice della Strada, si è introdotto il divieto assoluto di trasportare minori di quattro anni su veicoli a due ruote. La sanzione amministrativa in questo caso va da 148 a 594 euro.

L’articolo 3 modifica l’articolo 142 del codice della strada in materia di velocità dei veicoli

Le nuove disposizione prevedono un incremento sia delle sanzioni pecuniarie sia della durata della sospensione della patente. Sarà possibile impiegare come fonti di prova anche dispositivi che calcolano la velocità media su un tratto predeterminato. È previsto che le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità debbano essere ben visibili e preventivamente segnalate con l’uso di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi.

Sono state rimodulate le fasce di eccesso della velocità oltre il limite consentito, con sanzioni più pesanti soltanto per le eccedenze superiori a 40 km/h e a 60 km/h rispetto al limite).

Chiunque supera – ad esempio – di 40km/h ma di non oltre 60 km/h i limiti massimi di velocità è soggetto al pagamento di una somma da 370 a 1.458 euro e alla sospensione della patente da tre a sei mesi. Se in un periodo di due anni viene nuovamente sanzionato per il superamento dei limiti di velocità la sospensione della patente va da otto a diciotto mesi.

Se si superano i limiti di oltre 60 km/h, la multa da pagare parte da 500 e arriva a 2.000 euro e la sospensione della patente va da sei a dodici mesi. In questo caso, se nei due anni viene accertata la stessa violazione del codice, si procederà alla revoca della patente.

L’articolo 4 modifica dell’articolo 173 del codice della strada in materia di uso dei dispositivi radiotrasmittenti durante la guida

Il Codice della strada prevede il divieto per il conducente di far uso durante la marcia di apparecchi radiotelefonici ovvero di usare cuffie sonore, ma consente l’utilizzo di apparecchi a viva voce, o dotati di auricolare purché il conducente per il loro funzionamento non debba usare le mani.

L’obiettivo è l’innalzamento del livello di attenzione del conducente attraverso il divieto di qualsiasi apparecchio (su tutti i cellulari) che distragga dalla guida o possa impegnare anche una sola mano.

Le multe vanno da 148 a 594 euro. Si può arrivare alla sospensione della patente di guida da uno a tre mesi se la violazione viene ripetuta nel corso di un biennio.

L’articolo 5 modifica gli articoli 186 e 187 del codice della strada in materia di guida in stato di ebbrezza alcolica o sotto l’effetto di stupefacenti

Le nuove disposizioni vogliono essere una risposta immediata ed incisiva per contrastare il gravissimo fenomeno della guida in stato di ebbrezza alcolica o sotto l’effetto di stupefacenti, che secondo stime dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, dell’Istituto Superiore di Sanità e della Società Italiana di Alcologia, determina almeno il 30% degli incidenti gravi che si verificano nel nostro paese.

Sono previsti tre “gradi di intensità” della violazione, ai quali corrispondono tre differenti livelli di sanzioni.

a) guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico compreso tra un valore eccedente lo 0,5 e non superiore allo 0,8 grammi per litro (g/l): per tale ipotesi è stata inasprita la sanzione pecuniaria (l’importo dell’ammenda, attualmente compreso tra euro 258 ed euro 1.032) diventa da euro 500 ad euro 2.000. Confermata la pena dell’arresto fino a un mese, è stata inasprita altresì la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente che, dagli attuali quindici giorni a tre mesi, diviene da tre a sei mesi;

B) guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico compreso tra un valore eccedente lo 0,8 e non superiore all’1,5 grammi per litro (g/l): in questo caso – non previsto sino ad oggi dalla legge – la sanzione pecuniaria prevista va da 800 a 3.200 euro. La pena dell’arresto è prevista fino a tre mesi, e la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da sei mesi ad un anno.

c) guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico superiore all’1,5 grammi per litro (g/l). Per tale ipotesi la sanzione pecuniaria prevista parte da un minimo di euro 1.500 per arrivare ad un massimo di 6.000 euro. La pena dell’arresto è prevista fino a sei mesi, e la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a due anni.

In ogni caso la pena detentiva può essere commutata nella misura alternativa dello svolgimento di un’attività a titolo gratuito e continuativo presso strutture sanitarie traumatologiche pubbliche.

In tutti i casi è disposta la revoca della patente qualora il reato sia commesso da un conducente titolare di patente professionale, o da titolare di patente di categoria B nell’ipotesi di recidiva nel biennio.

Le pene sono raddoppiate quando il conducente in stato di ebbrezza (di qualunque entità) provochi un incidente stradale: è inoltre disposto il fermo amministrativo del veicolo coinvolto nell’incidente per novanta giorni, a meno che il veicolo stesso non appartenga a persona estranea al reato.

Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di rifiuto dell'accertamento il conducente è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2.500 a 10.000 euro. Se la violazione è commessa in occasione di un incidente stradale in cui il conducente è rimasto coinvolto, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 a 12.000 euro.

Dalla violazione conseguono la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da sei mesi a due anni e del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di centottanta giorni, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea alla violazione.

Quando lo stesso soggetto compie più violazioni nel corso di un biennio, è sempre disposta la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida.

Chiunque guida in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope è punito con l’ammenda da 1.000 a 4.000 euro, l’arresto fino a tre mesi.

Anche in questo caso è possibile richiedere la misura alternativa.

All’accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno.

La patente di guida è sempre revocata, quando il reato è commesso dal conducente di un autobus o di un veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t. o ancora quando il titolare di patente B sia recidivo nel biennio.

Se il conducente in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope provoca un incidente stradale, le pene sono raddoppiate ed è disposto il fermo amministrativo del veicolo per novanta giorni.

L’articolo 6, infine, introduce disposizioni volte a promuovere la consapevolezza dei rischi di incidente stradali in caso di guida in stato di ebbrezza

Viene introdotto l’obbligo per i titolari e i gestori di locali ove si svolgano, con qualsiasi modalità e in qualsiasi orario, spettacoli o altre forme di intrattenimento, unitamente alla vendita e somministrazione di bevande alcoliche, di esporre delle tabelle che indichino i sintomi correlati a diversi gradi di concentrazione di alcol nel sangue, nonché le quantità delle bevande alcoliche più comuni che fanno superare i limiti previsti per la guida in stato di ebbrezza.

mt

Roma, 3 agosto 2007

www.trasporti.gov.it
Link al commento
Condividi su altri Social

Ma quindi, dato che il decreto è entrato in vigore il 4 agosto, ma è valido dopo 180 giorni, io che sto prendendo la patente ora (devo fare l'esame teorico a inizio settembre, quindi per ottobre dovrei avere la patente) potrò guidare un'Alfa 147 che supera il limite di 50kw/t??? Altrimenti mi tocca comprare una macchinetta di seconda mano che rispetti le norme :(

Link al commento
Condividi su altri Social

avete provato a fare un etilotest da qualcuno che l'abbia comprato?

bene, se non l'avete fatto, vi ragguaglio su una cosa stupenda: per esperienza, un caffè corretto grappa vi porta a 1.10 per i successivi venti minuti

UN CAFFE' CORRETTO!

notare come la sanzione sia esagerata se si rifiuti di fare il test, ma non ci siano implicazioni penali; anche se è stato messo un bell'allarme su ciò, l'importante è fare cassa, burocrazia e instaurare un clima di terrore, nonché far divenire UNA COLPA lavorare in strada

image.php?type=sigpic&userid=879&dateline=1242680787

Mi avete fatto venire fino a quassù e mi avete detto...mi avete detto che mi compravate una bomba...arriverò tardi per il pranzo e mia mamma...ahhh...ahhh..e non mi farà mangiare per punizione..aaaaaah che vigliacchi.........nessuno ha una cioccolata??? un croccante???

Link al commento
Condividi su altri Social

Net io non capisco perchè ti accanisci tanto.

il limite è abbastanza uniforme in tutta europa,per cui nessun accanimento all'italiana...se vai fuori è giusto prendersi le proprie responsabilità.

Devi guidare per lavoro/divertimento/turismo?NON bevi...stop discorso finito,come non si dovrebbe usare quel cazzo di cellulare (stamattina a proposito ho rischiato un investimento grazie ad uno stronzo che parlava allegramente)

Assurdo andare fuori con un caffè corretto con grappa?Mica tanto se già con un 33cl di birra leggera come quel piscio della heineken ti porta a 0,7.

Lo sapevamo che il limite è basso,lamentarsi è inutile...altrimenti non stupiamoci dei morti fatti dagli alcolisti e dalle loro sventurate vittime

 

花は桜木人は武士

Link al commento
Condividi su altri Social

bene, se non l'avete fatto, vi ragguaglio su una cosa stupenda: per esperienza, un caffè corretto grappa vi porta a 1.10 per i successivi venti minuti

UN CAFFE' CORRETTO!

Sono quasi sicuro che quei "cosi fai da te" non sempre funzionano a dovere.

In ogni caso la misura effettuata immediatamente dopo aver bevuto non è corretta, in quanti i vapori dell'alcool sono ancora troppo densi in bocca.

Non per niente se ad un controllo degli agenti risulti positivo, rieffettuano la misura dopo 30 minuti, in maniera che il livello misurato sia effettivamente quello in circolo nel sangue.

Link al commento
Condividi su altri Social

Crea un account o accedi per lasciare un commento

Devi essere iscritto per commentare e visualizzare le sezioni protette!

Crea un account

Iscriviti nella nostra community. È facile!

Registra un nuovo account

Accedi

Sei già registrato? Accedi qui.

Accedi Ora

×
×
  • Crea Nuovo...

 

Stiamo sperimentando dei banner pubblicitari a minima invasività: fai una prova e poi facci sapere come va!

Per accedere al forum, disabilita l'AdBlock per questo sito e poi clicca su accetta: ci sarai di grande aiuto! Grazie!

Se non sai come si fa, puoi pensarci più avanti, cliccando su "ci penso" per continuare temporaneamente a navigare. Periodicamente ricomparità questo avviso come promemoria.