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Occupazione INNSE e problemi odierni del mondo del lavoro


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@disordine : se tu ti dichiari volontario lo stato non puo' erogarti la mobilita' proprio perche' se sei volontario giuridicamente e' come se cambiassi lavoro, se tu invece ti presenti di tua spontanea volonta' alla tua azienda dicendo che non ti "opponi alla messa in mobilita'" ecco che (all'italiana) tutto si risolve esattamente come INTENDI Tu;)

Volendo fare i pedantini non è proprio così. dai ;)

Alfiat Bravetta senza pomello con 170 cavalli asmatici che vanno a broda; pack "Terrone Protervo" (by Cosimo) contro lo sguardo da triglia. Questa è la "culona".

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una azienda potrebbe decidere di mettere in mobilita' "obbligatoria" dei dipendenti ma ne otterrebbe in cambio solo un numero equivalente di cause di reintegro di solito vinte dai dipendenti, di conseguenza la cosa viene evitata anche dalle aziende in fallimento

viceversa e' ovvio che nessunno si presenta " contento"e comunque solo se, come premetteva Coaster, ci sono degli incentivi o delle altre garanzie opropsettive, ma la formula legale scritta nei documenti e' quella della "non opposizione" puoi chiedere conferma a qualsiasi sindacalista infatti se tu volontariamente ti licenziassi dal tuo posto non otterresti alcun sussidio di disoccupazione per il semplice fatto che in italia non esiste questa fattispecie.

mentre la cassa integrazione e' pensata per ridurre temporaneamente la forza lavoro nell'ottica di riprendere a produrre la mobilita' e' pensata per dar modo al lavoratore di trovarne uno nuovo quando l'azienda intende ridurre in modo definitivo il proprio personale:

in effetti e' un istituto che oggi come oggi dove si ha l'impressione che" molte aziende se la siano andata a cercare" ho molto rivalutato.

Modificato da owluca
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7:32 : Segni i punti coglionazzo !

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ma la formula legale scritta nei documenti e' quella della "non opposizione" puoi chiedere conferma a qualsiasi sindacalista infatti se tu volontariamente ti licenziassi dal tuo posto non otterresti alcun sussidio di disoccupazione per il semplice fatto che in italia non esiste questa fattispecie.

Abbi pazienza, non sono un sindacalista, sto esattamente dalla parte opposta ed ho condotto più procedure di mobilità di quanto mi piaccia ricordare. Fidati quando ti dico che non è esattamente come tu affermi.

Alfiat Bravetta senza pomello con 170 cavalli asmatici che vanno a broda; pack "Terrone Protervo" (by Cosimo) contro lo sguardo da triglia. Questa è la "culona".

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e allora (coem contributo al forum) spiega per esteso come e' ..secondo Te (un documento redatto a quel modo ho avuto il "dispiacere" di vederlo non piu tardi di 2 settimane fa' )

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7:32 : Segni i punti coglionazzo !

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e allora (coem contributo al forum) spiega per esteso come e' ..secondo Te (un documento redatto a quel modo ho avuto il "dispiacere" di vederlo non piu tardi di 2 settimane fa' )

La procedura di riduzione di personale comporta dei costi per l'azienda (c.d. contributo d'ingresso), tranne che nel settore edile.

Questi costi si riducono quando viene raggiunto un accordo fra azienda e sindacati.

E' prassi comune per i sindacati (FIOM in primis) subordinare l'accordo ad una clausola in deroga dell'art. 5 della L. 223/91 (che satabilisce i criteri di scelta per i licenziamenti), clausola che è simile a quella da te riportata. Altrettanto spesso i sindacati impongono che il risparmio contributivo derivante all'impresa dalla stipulazione dell'accordo in fase sindacale o amministrativa, venga riversato sui lavoratori "volontari" a titolo di incentivo.

L'azienda non ci rimette niente perché senza accordo avrebbe comunque speso quelle cifre.

Affermare che questo tipo di licenziamento è in realtà equivalente alle dimissioni del lavoratore, mascherate all'Italiana per far ottenere a quest'ultimo l'indennità di mobilità, non tiene conto del fatto che la risoluzione dei rapporti avviene nell'interesse principale dell'azienda che ha dichiarato degli esuberi.

Ah, per la cronaca, i licenziamenti nell'ambito di una procedura di mobilità sono impugnabili solo per violazione della procedura stessa (e il mancato accordo sindacale non invalida la procedura) e per violazione dei criteri di scelta stabiliti dall'art. 5 della L. 223/91 o di quelli diversi stabiliti in sede di accordo.

In sostanza la volontarietà altro non è che un criterio di scelta che si affianca o si sostituisce a quelli canonici, e cioè:

a) carichi di famiglia;

B) anzianità;

c) esigenze tecnico-produttive ed organizzative.

Modificato da loric

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grazie per essere stato esaustivo, evidentemente c'e'un malinteso

La procedura di riduzione di personale comporta dei costi per l'azienda (c.d. contributo d'ingresso), tranne che nel settore edile.

Questi costi si riducono quando viene raggiunto un accordo fra azienda e sindacati.

E' prassi comune per i sindacati (FIOM in primis) subordinare l'accordo ad una clausola in deroga dell'art. 5 della L. 223/91 (che satabilisce i criteri di scelta per i licenziamenti), clausola che è simile a quella da te riportata. Altrettanto spesso i sindacati impongono che il risparmio contributivo derivante all'impresa dalla stipulazione dell'accordo in fase sindacale o amministrativa, venga riversato sui lavoratori "volontari" a titolo di incentivo.

L'azienda non ci rimette niente perché senza accordo avrebbe comunque speso quelle cifre.

corretto, in realta' a seconda dei casi e dei settori alle volte vengono anche dati degli incentivi pagati dalla azienda, alle volte cospicui

Affermare che questo tipo di licenziamento è in realtà equivalente alle dimissioni del lavoratore, mascherate all'Italiana per far ottenere a quest'ultimo l'indennità di mobilità, non tiene conto del fatto che la risoluzione dei rapporti avviene nell'interesse principale dell'azienda che ha dichiarato degli esuberi.

mai affermato niente del genere anzi tutto il contrario: tant' e' che insistevo sul fatto che non si puo' mai nemmeno parlare di "volontarieta' " ma solo di non "opposizione" (in alcuni casi anche molto incentivata per ottenerla) a questa situazione evidentemente negativa che nessuno quindi sceglie volontariamente

Ah, per la cronaca, i licenziamenti nell'ambito di una procedura di mobilità sono impugnabili solo per violazione della procedura stessa (e il mancato accordo sindacale non invalida la procedura) e per violazione dei criteri di scelta stabiliti dall'art. 5 della L. 223/91 o di quelli diversi stabiliti in sede di accordo.

In sostanza la volontarietà altro non è che un criterio di scelta che si affianca o si sostituisce a quelli canonici, e cioè:

a) carichi di famiglia;

B) anzianità;

c) esigenze tecnico-produttive ed organizzative.

nella prassi poiche' ognuno e' un caso diverso dagli altri si trova quasi sempre un modo di dimostrare che i criteri di graduatoria canonici, piu' eventuali altri utilizzati, dovevano essere applicati in modo diverso ed il giudice del lavoro stabilisce il reintegro.

l'accordo con i sindacati tutela in questo senso anche l'azienda: l'esistenza di un accordo sulla procedura e la vigilanza sulla applicazione, oltre a garantire i lavoratori in primis rende piu' difficile per un singolo ottenere l'accoglimento di istanza di reintegro.

tant'e' che nel caso della citata "volontarieta'" per ottenerla (perche' nessuno si offre volontario gia da i tempi del militare figuriamoci qui) l'azienda fornisce dei soldi di tasca propria al lavoratore chiedendo pero' come contropartita una liberatoria per future rivalse ( la legge sulla tyssen esclude comunque da queste liberatorie il danno biologico) firmata di fonre ad un notaio ed un delegato sindacale

Modificato da owluca
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7:32 : Segni i punti coglionazzo !

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Non esiste una legge Thyssen (a meno che tu non ti riferisca al Dlgs 81/2008 sui cui contenuti la vicenda Thyssen ha senz'altro influito). Il diritto alla salute è irrinunciabile in quanto bene indisponibile e tutelato anche dalla Costituzione (art. 2087 c.c. e art. 32 Cost.). Il risarcimento del relativo danno, tuttavia, poiché ha contenuto meramente patrimoniale, può essere oggetto di rinunzie e transazioni nelle forme previste, ad esempio, dall'art. 410 c.p.c., seppur con i limiti delineati in questi anni da una giurisprudenza di legittimità che si può dire ormai consolidata.

Ecco, la liberatoria di cui tu parli non è una liberatoria e non si firma di fronte ad un notaio. Si tratta invece di un accordo avente natura di transazione (art. 1965 e ss.) che, per essere valido (art. 2113 c.c.), deve essere sottoscritto davanti all'apposita commissione di conciliazione costituita presso la direzione provinciale del lavoro competente per territorio, oppure in sede sindacale.

Modificato da loric

Alfiat Bravetta senza pomello con 170 cavalli asmatici che vanno a broda; pack "Terrone Protervo" (by Cosimo) contro lo sguardo da triglia. Questa è la "culona".

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Forse un po OT ma cerco di capire una cosa:

Se scrivete che uno prende 1000-1200 Euro al mese - vorrei capire quali spese bisogna coprire con questo guadagno.

Le imposte (tasse) sono gia pagate? Assistenza medica?

Qui in Svizzera il guadagno e sicuramente piu elevato - ma le spese - credo - sono diverse. Per esempio al mese ca. 200 Euro a persona vanno via di assicurazione cassa malattia, poi gli affitti sono alti, per le tasse calcolate ca. 1 salario e mezzo mensile al l'anno.

Grazie

Antonio

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i 1000-1200 sono al netto delle tasse.

Ci devi vivere....e conta che in una grande città un appartamento per una famiglia (70-80mq, non Versailles....ovvero 3 camere cucinino bagno) a meno di 600-700€ non lo trovi. Garage e riscaldamento esclusi ovviamente...

[sIGPIC][/sIGPIC]

Some critics have complained that the 4C lacks luxury. To me, complaining about lack of luxury in a sports car is akin to complaining that a supermodel lacks a mustache.

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Ci devi vivere....e conta che in una grande città un appartamento per una famiglia (70-80mq, non Versailles....ovvero 3 camere cucinino bagno) a meno di 600-700€ non lo trovi. Garage e riscaldamento esclusi ovviamente...

non posso che straquotarti

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