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Consiglio acquisto scarico Punto Evo


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Ciao a tutti!

sono nuovo ma spesso leggo le vostre discussioni..volevo cambiare lo scarico della mia punto evo e ricercando ho trovato il sito di supersprint ma tra le auto fiat non ce la mia.

è possibile che la supersprint non lo produca? ci sono marchi simili che potete consigliarmi?

Grazie!

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  • 4 mesi fa...
  • 4 mesi fa...
Ciao Scarduz!

Che modello di punto evo hai? se vai sul sito di Supersprint cmq ci sono i diversi scarichi per quel tipo di auto...

sistema di scarico completo FIAT, componenti di scarico FIAT GRANDE PUNTO EVO, tuning auto FIAT

cmq anche i Milltek non sono male..

ricordati che per montare uno scarico Supersprint deve essere omologato, avrai un foglio con cui la Supersprint ha effettuato tutte le pratiche di omologazione per il tuo modello da presentare ai posti di blocco, inoltre non devi svuotare la marmitta centrale.... per essere in regola...:agree:

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-se invece io dò un'informazione utile a te e tu ne dai una utile a me alla fine tutti e due avremo due informazioni....

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Guest EC2277

Faccio notare una cosa: un motore è omologato con un certo tipo di scarico percui sostituirlo, anche se con un altro scarico omologato, comporterebbe la ripetizione della prova di omologazione. Se tale prova non venisse rieseguita si violerebbe il Codice della Strada.

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Faccio notare una cosa: un motore è omologato con un certo tipo di scarico percui sostituirlo, anche se con un altro scarico omologato, comporterebbe la ripetizione della prova di omologazione. Se tale prova non venisse rieseguita si violerebbe il Codice della Strada.

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Guest EC2277

Se la sostituzione dello scarico altera i dati riportati sul libretto (ad esempio aumenta la potenza della vettura) allora è necessario correggere i dati sul libretto e ciò comporta la riomologazione del mezzo.

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Se la sostituzione dello scarico altera i dati riportati sul libretto (ad esempio aumenta la potenza della vettura) allora è necessario correggere i dati sul libretto e ciò comporta la riomologazione del mezzo.

ma infatti quando lo scarico esce dalla fabbrica è omologato per quel motore, se uno lo svuota altera sia potenza che misurazioni di fumosità e emissioni di rumore.... qui si parla di roba omologata...

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Guest EC2277

Io non ho scritto di svuotare lo scarico (qualsiasi cosa significhi), ho scritto che alterare i dati dell'omologazione della vettura installando uno scarico diverso dall'originiale, anche se omologato, è una violazione al Codice della Strada; ammenoché non si provveda a far riomologare la vettura, con la conseguente modifica del libretto.

Quasi tutto ciò che è in commercio deve essere omologato, ma non è detto che sia installabile; come accade per i fari allo Xeno.

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scarichi.JPG

se è omologato per essere dentro i paramentri non è necessario farlo mettere a libretto, se invece non è uno scarico estetico va messo a libretto e si può mettere a differenza degli xenon... basta una seduta in omologazione straordinaria con il certificato del produttore e nulla osta della casa che lo fornisce il produttore dello scarico facendosi tramite..

Modificato da Prismone

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Guest EC2277

Quindi ho ragione io.

Infatti nell'articolo da te citato si parla di sostituzione del solo silenziatore di scarico, non di tutto lo scarico e, sempre nell'articolo che hai citato si fa riferimento all'articolo 78 del Codice della Strada:

Art. 78. Modifiche delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione e aggiornamento della carta di circolazione.

1. I veicoli a motore ed i loro rimorchi devono essere sottoposti a visita e prova presso i competenti uffici della Direzione generale della M.C.T.C. quando siano apportate una o più modifiche alle caratteristiche costruttive o funzionali, ovvero ai dispositivi d'equipaggiamento indicati negli articoli 71 e 72, oppure sia stato sostituito o modificato il telaio. Entro sessanta giorni dall'approvazione delle modifiche, gli uffici della Direzione generale della M.C.T.C. ne danno comunicazione ai competenti uffici del P.R.A. solo ai fini dei conseguenti adeguamenti fiscali.

Art. 71. Caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli a motore e loro rimorchi.

1. Le caratteristiche generali costruttive e funzionali dei veicoli a motore e loro rimorchi che interessano sia i vari aspetti della sicurezza della circolazione sia la protezione dell'ambiente da ogni tipo di inquinamento, compresi i sistemi di frenatura, sono soggette ad accertamento e sono indicate nel regolamento.

2. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, con propri decreti, di concerto con il Ministro dell'ambiente per gli aspetti di sua competenza e con gli altri Ministri quando interessati, stabilisce periodicamente le particolari caratteristiche costruttive e funzionali cui devono corrispondere i veicoli a motore e i rimorchi per trasporti specifici o per uso speciale, nonché i veicoli blindati.

3. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, con propri decreti, di concerto con gli altri Ministri quando interessati, stabilisce periodicamente le prescrizioni tecniche relative alle caratteristiche di cui ai commi 1 e 2, nonché le modalità per il loro accertamento.

4. Qualora i decreti di cui al comma 3 si riferiscano a disposizioni oggetto di direttive comunitarie le prescrizioni tecniche sono quelle contenute nelle predette direttive; in alternativa a quanto prescritto nei richiamati decreti, se a ciò non osta il diritto comunitario, l'omologazione è effettuata in applicazione delle corrispondenti prescrizioni tecniche contenute nei regolamenti o nelle raccomandazioni emanati dall'Ufficio europeo per le Nazioni Unite - Commissione economica per l'Europa, recepiti dal Ministero dei trasporti.

5. Con provvedimento del Ministero dei trasporti - Direzione generale della M.C.T.C., sono approvate tabelle e norme di unificazione riguardanti le materie di propria competenza.

6. Chiunque circola con un veicolo a motore o con un rimorchio non conformi alle prescrizioni stabilite dal regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 80 a euro 318. Se i veicoli e i rimorchi sono adibiti al trasporto di merci pericolose, la sanzione amministrativa è da euro 159 a euro 639.

Art. 72. Dispositivi di equipaggiamento dei veicoli a motore e loro rimorchi.

1. I ciclomotori, i motoveicoli e gli autoveicoli devono essere equipaggiati con:

B) dispositivi silenziatori e di scarico se hanno il motore termico;

Inoltre nel Regolamento d'esecuzione ed attuazione del succitato Articolo 71 si legge:

Art. 227. - Caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli a motore e loro rimorchi (art. 71 C.s.).

1. Le caratteristiche generali costruttive e funzionali dei veicoli, soggette ad accertamento, sono quelle indicate nell' appendice V al presente titolo. Nell'ambito di tali caratteristiche il Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C., stabilisce quali devono essere oggetto di accertamento, in relazione a ciascuna categoria di veicoli.

Questo è ciò che riporta tale appendice:

ART. 227

(CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E FUNZIONALI DEI VEICOLI A MOTORE E LORO RIMORCHI)

B - Prestazioni

a) Determinazione velocità calcolata.

B) Verifica della velocità massima.

c) Per il motore: numero cilindri, cilindrata, ciclo di funzionamento, potenza e coppia massima e relativi numeri di giri, alimentazione, combustibile.

d) Determinazione consumo combustibile.

e) Prova di accelerazione in piano.

f) Spunto in salita.

g) Rapporto potenza/massa.

h) Massa rimorchiabile.

i) Tipo della trasmissione e rapporti.

E - Protezione ambientale

a) Antidisturbi radio.

B) Rumorosità esterna veicoli a motore.

c) Emissioni inquinanti dei veicoli con motore ad accensione spontanea o ad accensione comandata.

d) Posizione tubo di scarico.

e) Durata dei dispositivi antinquinamento allo scarico.

Pertanto l'installazione di qualsiasi impianto di scarico che alteri le prestazioni ed/o la protezione ambientale della vettura è da considerarsi illecita se non si procede ad una riomologazione dell'auto stessa.

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