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Wikipedia ci mette in guardia dal comma 29 de DDL Intercettazioni


J-Gian

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visto che ti eri in filato in un "cul de sac" ora stai tentando di uscirne ?:pen:

se il suo passato non c'entra, allora perche' tirarlo in ballo ?:lol:

comunque hai ragione la questione in effetti riguarda i contenuti presenti nella rettifica.

se non violano il codice penale non c'e' problema a pubblicarli,naturalmente se uno ha a cuore la liberta' di parola di tutti,

mi pare invece che nel tuo caso si voglia solo sostenere la propria tesi:roll:

ad es. 4 ruote pubblica regolarmente delle rettifiche stringate " il sig o la ditta indicando chiaramente il nome,

segnala che la situazione e' questa e non quella riportata nel tal numero"

lo fanno in un apposito trafiletto, non particolarmente evidenziato ma nemmeno ma scosto,

sicuramente verificano per quanto possibile l'attendibilita' del contenuto, ma non lo commentano.

:pen:curioso che debba essere io a ricordare la attuale prassi.

tornando alla nuova legge se i contenuti invece violano il codice penale si e' esentati dalla pubblicazione,

molto curioso che Tu ,che sei esperto dichiari, di non saper elencare gli articoli del codice penale che tutelano ad es. la salute pubblica e tocchi a me farlo,

ancora piu' strano e' che subito dopo ci racconti il caso di uno che per la violazione di quegli stessi articoli e' stato condannato:pen:

incredibilmente curioso che ancora una volta sia io che realmente non ne capisco nulla:lol: a pormi questo l'inquietante interrogativo alla base delle ultime pagine :

chi decide se il contenuto viola il c.p. ?

(insomma la vera domanda in realta' comincia ad essere : perche' non sei Tu che ne sai, ad informarci su queste cose ? :lol: )

Visto che la legge prevede esplicitamente questo caso, mi aspetto che sara' anche indicato cosa fare nel caso si valuti "delicato" il contenuto della rettifica , oppure pensi che rimarra' inattuata ?

e ovviamente la risposta non puo' che essere la magistratura a decidere se si tratti di reato o no

a meno che Tu adesso non ci dimostri prove alla mano che SOLO per per questa legge in italia istituiranno una struttura ad hoc,

naturalmente sul tipo :

fahrenheit+451+screenshot.jpg

Ovviamente la valutazione di qualsiasi avviene ex novo , al netto di precedenti reati dello stesso tipo,

ma nel caso che Tu hai scelto, la magistratura ha addirittura gia' deciso che le tesi sostenute sono pericolose,

quindi chiunque ricevesse una richiesta da costui , non penso avrebbe ritrosie a presentare un esposto.

Viceversa dubito che un verginello si esporrebbe cosi' all' effetto streisand che proprio tu citavi

( coa che tu addirittura sconsigliavi a Vasco che e' probabilmente avvezzo a "Tutto") ,

proprio perche' RISCHIEREBBE DI AUTO ACCUSARSI e non gli conviene

perche avrebbe troppo da perdere a differenza del caso pratico che ha gia' perso "tutto":

e quindi il caso e' praticamente solo teorico.

come del resto e' una tua illazione la possibilita' di chiedere rettifiche ad uno che non ha mai parlato di Te.

e inutile cavillare che nessuno qui o altrove nessuno intimorisce (*) anche perche' qui il problema non e' legale ma di di pura logica e coerenza del cose che dici.

p.s. * quando siete in difficolta' e cominciate a cavillare come il celebre personaggio Manzoniano....e' allora che io mi diverto ad infierire :§

Modificato da owluca
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7:32 : Segni i punti coglionazzo !

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visto che ti eri in filato in un "cul de sac" ora stai tentando di uscirne ?:pen:
Modificato da loric

Alfiat Bravetta senza pomello con 170 cavalli asmatici che vanno a broda; pack "Terrone Protervo" (by Cosimo) contro lo sguardo da triglia. Questa è la "culona".

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Siete mitici, tutti e due.........:lol:

Sai che cosa diceva quel tale? In Italia sotto i Borgia, per trent'anni, hanno avuto assassinii, guerre, terrore e massacri, ma hanno prodotto Michelangelo, Leonardo da Vinci e il Rinascimento. In Svizzera hanno avuto amore fraterno, cinquecento anni di pace e democrazia, e che cos' hanno prodotto? Gli orologi a cucù.( O.Welles)

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mi sono fatto una domanda e mi rispondo da solo

visto che gli esperti TACCIONO:

Decreto del Presidente della Repubblica

27 marzo 1992, n° 255

Regolamento di attuazione della legge 6 agosto 1990, n° 223 sulla disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato

Decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n° 255

Art. 5

Richiesta di rettifica 1. La richiesta di rettifica, da presentarsi ai sensi dell'articolo 10 della legge, deve contenere generalita' complete o la sede legale del richiedente; la domanda deve essere sottoscritta con firma autenticata nelle forme di legge.

2. La legge di rettifica deve essere corredata degli elementi atti ad identificare con precisione le notizie di cui si chiede la rettifica.

Art. 6

Soggetto obbligato a trasmettere la rettifica

1. I concessionari, i soggetti autorizzati ai sensi degli articoli 38 e 43 della legge 14 aprile 1975, n.103, nonche' le persone dagli stessi delegate al controllo delle trasmissioni, sono tenuti a trasmettere gratuitamente le rettifiche o precisazioni richieste dai soggetti di cui siano state trasmesse immagini od ai quali siano stati attribuiti atti od opinioni o affermazioni contrari a verita' e da essi ritenuti lesivi dei loro interessi morali o materiali.

Art. 7

Modalita' della rettifica

1. La rettifica deve concernere i fatti su cui verte la discordanza e non valutazioni o commenti. Essa deve essere commisurata alla gravita' del fatto attribuito, al pregiudizio arrecato ed alle specifiche esigenze dell'informazione e deve essere effettuata in fascia oraria e con il rilievo corrispondenti a quello della trasmissione cui si riferisce la rettifica.

2. Qualora il concessionario o l'autorizzato ai sensi degli articoli 38 e 43 della legge 14 aprile 1975, n.103, ovvero le persone degli stessi delegate al controllo delle trasmissioni ritengano che le modalita' della richiesta rettifica non siano conformi a quelle previste ai sensi del comma 1, ne danno comunicazione telegrafica all'interessato nel termine di 24 ore dalla ricezione della richiesta, indicando le modalita' ritenute adeguate.

3. Ove il richiedente nelle successive 24 ore non concordi espressamente con la proposta dei soggetti indicati nel comma 2, quest'ultimi sottopongono la questione al Garante per la radiodiffusione e l'editoria ai sensi e per gli effetti dell'articolo 10, comma 4, della legge.

Art. 8

Rettifica di notizie basate su prove documentali

1. Qualora il concessionario, il soggetto autorizzato ai sensi degli articoli 38 e 43 della legge 14 aprile 1975, n. 103, ovvero le persone dagli stessi delegate al controllo delle trasmissioni a fronte di una richiesta di rettifica dispongano di prove documentali, di cui al capo II, titolo II, libro VI del codice civile, che concernono la notizia su cui verte la richiesta di rettifica, ne danno comunicazione, indicandone la natura ed i contenuti, all'interessato entro ventiquattro ore dalla ricezione della medesima richiesta di rettifica. Ove non intervenga rinuncia all'esercizio del diritto nelle successive 24 ore la rettifica, salvo quanto previsto dall'articolo 9, deve essere trasmessa senza indugio.

2. Alla rettifica puo' seguire la postilla di durata non superiore a quella della rettifica stessa per dare comunicazione del documento su cui era basata la notizia originaria, nonche' degli eventuali rilievi relativi alla prova documentale mossi dal richiedente entro le 24 ore fissate dal comma 1 per l'esercizio del diritto di rinuncia alla rettifica.

Art. 9

Rettifica disposta dal Garante

1. Ove i concessionari o i soggetti autorizzati ai sensi degli articoli 38 e 43 della legge 4 aprile 1975, n.103 ovvero le persone dagli stessi delegate al controllo delle trasmissioni non ritengano fondata la domanda di rettifica, entro il giorno successivo alla ricezione della domanda stessa ovvero entro il giorno successivo alla scadenza del termine di rinuncia di cui all'articolo 8, comma 1, sottopongono la questione al Garante per la radiodiffusione e l'editoria, corredata della registrazione della trasmissione o della parte di trasmissione cui si riferisce, nonche' di quanto altro eventualmente presentato dal richiedente a sostegno del proprio assunto, nonche' dei documenti oggetto della comunicazione, di cui all'articolo 8, comma 1.

2. Il Garante decide nei termini ed ai sensi dell'articolo 10 della legge.

Modificato da owluca
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mi sono fatto una domanda e mi rispondo da solo

visto che gli esperti TACCIONO:

Decreto del Presidente della Repubblica

27 marzo 1992, n° 255

Regolamento di attuazione della legge 6 agosto 1990, n° 223 sulla disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato

Decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n° 255

a meno di variazioni successive questa rimane valida.

e visto che "siamo sicuri" che non ci saranno variazioni:

OGGI :la rettifica deve riguardare una cosa precisa, deve identificare chi la chiede se ci sono disaccordi si fa riferimento al GARANTE

la proposta e' di estenderla ad altri mezzi e renderla ancora meno discrezionale.

curioso che si siano fatte tante illazioni che vanno chiaramente contro la attuale legge SENZA CITARLA

Alfiat Bravetta senza pomello con 170 cavalli asmatici che vanno a broda; pack "Terrone Protervo" (by Cosimo) contro lo sguardo da triglia. Questa è la "culona".

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come mai non la riporti ?

forse perche' non e' cosi diversa ?

Decreto legislativo 31 luglio 2005, n.177 - Testo unico della radiotelevisione

TITOLO IV - NORME A TUTELA DELL’UTENTE

CAPO I - DIRITTO DI RETTIFICA

Art. 32 (Telegiornali e giornali radio. Rettifica)

1. Ai telegiornali e ai giornali radio si applicano le norme sulla registrazione dei giornali e periodici, contenute negli articoli 5 e 6 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 e successive modificazioni; i direttori dei telegiornali e dei giornali radio sono, a questo fine, considerati direttori responsabili.

2. Chiunque si ritenga leso nei suoi interessi morali o materiali da trasmissioni contrarie a verità ha diritto di chiedere all’emittente, al fornitore di contenuti privato o alla concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo ovvero alle persone da loro delegate al controllo della trasmissione che sia trasmessa apposita rettifica, purché questa ultima non abbia contenuto che possa dar luogo a responsabilità penali.

3. La rettifica è effettuata entro quarantotto ore dalla data di ricezione della relativa richiesta, in fascia oraria e con il rilievo corrispondenti a quelli della trasmissione che ha dato origine alla lesione degli interessi. Trascorso detto termine senza che la rettifica sia stata effettuata, l’interessato può trasmettere la richiesta all’Autorità, che provvede ai sensi del comma 4.

4. Fatta salva la competenza dell’autorità giudiziaria ordinaria a tutela dei diritti soggettivi, nel caso in cui l’emittente, il fornitore di contenuti o la concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo ritengano che non ricorrono le condizioni per la trasmissione della rettifica, sottopongono entro il giorno successivo alla richiesta la questione all’Autorità, che si pronuncia nel termine di cinque giorni. Se l’Autorità ritiene fondata la richiesta di rettifica, quest’ultima, preceduta dall’indicazione della pronuncia dell’Autorità stessa, deve essere trasmessa entro le ventiquattro ore successive alla pronuncia medesima.

Modificato da owluca
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come mai non la riporti ?

forse perche' non e' cosi diversa ?

No, perché non riguarda l'argomento.

Lo stesso DDL lo afferma esplicitamente, nella parte in cui dice che "Per le trasmissioni radiofoniche o televisive, le dichiarazioni o le rettifiche sono effettuate ai sensi dell'articolo 32 del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177". Poi parla di rettifica per tutti gli altri media.

In altre parole ribadisce che le rettifiche per le televisioni hanno una normativa a parte.

Spero che ci siamo capiti, anche se non ci conto.

Come funziona la rettifica per gli altri media?

Oggi (art. 8 L. 47/1948).

Dopo il DDL se non passa l'emendamento Cassinelli

ma tu hai invece scritto una serie di illazioni che lasciavano intendere al lettore distratto che

1. chiunque avrebbe potuto richiedere una rettifica pur rimanendo nell'anonimato

Trovami un solo post in cui ho scritto che chiunque può chiedere una rettifica rimanendo nell'anonimato. Trovamelo se ci riesci.

2. la rettifica non aveva bisogno di essere riferita a fatti specifici

3.non esiste autorita' che possa controllare e decidere sulle questioni e sui contenuti

Leggi la norma che ho riportato poco sopra.

e invece ora scopriamo che ORA non e' cosi.

Sì, scopriamo che stai prendendo cantonate. Anzi no, lo sapevamo già da prima.

esiste una definizione giuridica di "rettifica", delle procedure specifiche perchiederla, delle autorita' specfiche che se ne occupano e via dicendo

potrebbero essere modificati o rimanere tali, potrebbero essere piu' efficaci o meno, ma l'importante

e' che ci SIANO e che quindi il quadro apocalittico che hai descritto evidentemente non e' fondato.

Ossignur...

francamente non ritengo che sia un modo costruttivo di partecipare ad un forum

per me sei libero di cambiare atteggiamento o evitare questi BLUFF

Sei un comico :lol:

io sono sempre qui.

Mo me lo segno :mrgreen: Modificato da loric
Errore nei testi riportati

Alfiat Bravetta senza pomello con 170 cavalli asmatici che vanno a broda; pack "Terrone Protervo" (by Cosimo) contro lo sguardo da triglia. Questa è la "culona".

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ma non dovevi smettere di postare ?

ogni tanto date l'impressione di essere parecchi a usare quel nick name :lol:

comunque intendiamoci hai fatto benissimo, finalmente qualche cosa di concreto:

la norma che finalmente hai riportato estende ad internet cio' che gia' valeva per altri mezzi di informazione:

considerato che siamo nel 2011 non mi sembra cosi strano, anzi tardivo. magari per altri versi "tempestivo", ma non si puo avere tutto :D

Vengono indicate modalita e tempistiche di pubblicazione che sono analoghe, ivi comprese le 48 ore, trenta righe , il far riferimento in modo preciso

all'oggetto di rettifica.

il fatto che si specifichi che non si deve commentare la rettifica, che a uno di "Voi" sta molto a cuore e io invece trovo perfettamente ovvio,

in realta' guardando le precedenti versioni per i precedenti mezzi di informazione non e' una novita'..e infatti non si e' mai visto fare.

le uniche differenze che noto :

Viene prevista anche la recente pessima abitudine di attribuire pensieri alle persone: dopo aver visto virgolettati attribuiti al pontefice

da miscredente quale sono totalmente d'accordo, per non parlare della famosa smentita dei vertici della UE ad alcuni quotidiani riguardo a frasi loro attribuite.

viene esplicitamente esclusa la questione di "contenuti con rilievo penale": e' un problema ?

e viene esplicitamente indicata la possibilita' di effettuare una procedura presso il pretore da parte dell' editore in caso di non pubblicazione:

quindi e' chiarito chi si deve occupare di "contestazioni" e situazioni dubbie

quindi proprio non riesco capire dove sarebbe questa differenza ingestibile ?

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7:32 : Segni i punti coglionazzo !

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Mi era sfuggita una modifica (mannaggia alle banche dati).

Sostituire nei due testi (quello attuale e quello coordinato) "La mancata o incompleta ottemperanza all'obbligo di cui al presente articolo e' punita con la multa da tre milioni a cinque milioni di lire" con "La mancata o incompleta ottemperanza all'obbligo di cui al presente articolo è punita con la sanzione amministrativa da lire 15.000.000 a lire 25.000.000."

Mi scuso per l'errore.

Oggi (art. 8 L. 47/1948).

Risposte e rettifiche

Il direttore o, comunque, il responsabile e' tenuto a fare

inserire gratuitamente nel quotidiano o nel periodico o nell'agenzia

di stampa le dichiarazioni o le rettifiche dei soggetti di cui siano

state pubblicate immagini od ai quali siano stati attribuiti atti o

pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro dignita' o

contrari a verita', purche' le dichiarazioni o le rettifiche non

abbiano contenuto suscettibile di incriminazione penale.

Per i quotidiani, le dichiarazioni o le rettifiche di cui al comma

precedente sono pubblicate, non oltre due giorni da quello in cui e'

avvenuta la richiesta, in testa di pagina e collocate nella stessa

pagina del giornale che ha riportato la notizia cui si riferiscono.

Per i periodici, le dichiarazioni o le rettifiche sono pubblicate,

non oltre il secondo numero successivo alla settimana in cui e'

pervenuta la richiesta, nella stessa pagina che ha riportato la

notizia cui si riferisce.

Le rettifiche o dichiarazioni devono fare riferimento allo scritto

che le ha determinate e devono essere pubblicate nella loro

interezza, purche' contenute entro il limite di trenta righe, con le

medesime caratteristiche tipografiche, per la parte che si riferisce

direttamente alle affermazioni contestate.

Qualora, trascorso il termine di cui al secondo e terzo comma, la

rettifica o dichiarazione non sia stata pubblicata o lo sia stata in

violazione di quanto disposto dal secondo, terzo e quarto comma,

l'autore della richiesta di rettifica, se non intende procedere a

norma del decimo comma dell'articolo 21, puo' chiedere al pretore, ai

sensi dell'articolo 700 del codice di procedura civile, che sia

ordinata la pubblicazione.

La mancata o incompleta ottemperanza all'obbligo di cui al

presente articolo è punita con la sanzione amministrativa da

lire 15.000.000 a lire 25.000.000..

La sentenza di condanna deve essere pubblicata per estratto nel

quotidiano o nel periodico o nell'agenzia. Essa, ove ne sia il caso,

ordina che la pubblicazione omessa sia effettuata.

Dopo il DDL se non passa l'emendamento Cassinelli

Risposte e rettifiche

Il direttore o, comunque, il responsabile e' tenuto a fare

inserire gratuitamente nel quotidiano o nel periodico o nell'agenzia

di stampa le dichiarazioni o le rettifiche dei soggetti di cui siano

state pubblicate immagini od ai quali siano stati attribuiti atti o

pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro dignita' o

contrari a verita', purche' le dichiarazioni o le rettifiche non

abbiano contenuto suscettibile di incriminazione penale.

Per i quotidiani, le dichiarazioni o le rettifiche di cui al comma

precedente sono pubblicate, non oltre due giorni da quello in cui e'

avvenuta la richiesta, in testa di pagina e collocate nella stessa

pagina del giornale che ha riportato la notizia cui si riferiscono.

Per le trasmissioni radiofoniche o televisive, le dichiarazioni o le

rettifiche sono effettuate ai sensi dell'articolo 32 del testo unico dei

servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo

31 luglio 2005, n. 177. Per i siti informatici, ivi compresi i giornali

quotidiani e periodici diffusi per via telematica, le dichiarazioni o le

rettifiche sono pubblicate, entro quarantotto ore dalla richiesta,

con le stesse caratteristiche grafiche, la stessa metodologia

di accesso al sito e la stessa visibilità della notizia cui si riferiscono;

Per i periodici, le dichiarazioni o le rettifiche sono pubblicate,

non oltre il secondo numero successivo alla settimana in cui e'

pervenuta la richiesta, nella stessa pagina che ha riportato la

notizia cui si riferisce.

Le rettifiche o dichiarazioni devono fare riferimento allo scritto

che le ha determinate e devono essere pubblicate senza commento

nella loro interezza, purche' contenute entro il limite di trenta righe, con le

medesime caratteristiche tipografiche, per la parte che si riferisce

direttamente alle affermazioni contestate.

Per la stampa non periodica l'autore dello scritto, ovvero i soggetti di cui

all'articolo 57-bis del codice penale, provvedono, su richiesta della persona

offesa, alla pubblicazione, a proprie cura e spese su non più di due quotidiani

a tiratura nazionale indicati dalla stessa, delle dichiarazioni o delle rettifiche

dei soggetti di cui siano state pubblicate immagini o ai quali siano stati

attribuiti atti o pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro reputazione

o contrari a verità, purché le dichiarazioni o le rettifiche non abbiano

contenuto di rilievo penale. La pubblicazione in rettifica deve essere effettuata,

entro sette giorni dalla richiesta, con idonea collocazione e caratteristica grafica

e deve inoltre fare chiaro riferimento allo scritto che l'ha determinata.

Qualora, trascorso il termine di cui al secondo,

terzo, quarto, per quanto riguarda i siti informatici, ivi compresi i giornali

quotidiani e periodici diffusi per via telematica, e sesto comma, la rettifica

o dichiarazione non sia stata pubblicata o lo sia stata in violazione di quanto

disposto dal secondo, terzo, quarto, per quanto riguarda i siti informatici,

ivi compresi i giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica,

quinto e sesto comma l'autore della richiesta di rettifica, se non intende procedere a

norma del decimo comma dell'articolo 21, puo' chiedere al pretore, ai

sensi dell'articolo 700 del codice di procedura civile, che sia

ordinata la pubblicazione.

Della stessa procedura può avvalersi l'autore dell'offesa, qualora il direttore

responsabile del giornale o del periodico, il responsabile della trasmissione

radiofonica, televisiva, o delle trasmissioni informatiche o telematiche, ivi

compresi i giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica,

non pubblichino la smentita o la rettifica richiesta.

La mancata o incompleta ottemperanza all'obbligo di cui al presente articolo è

punita con la sanzione amministrativa da lire 15.000.000 a lire 25.000.000.

La sentenza di condanna deve essere pubblicata per estratto nel

quotidiano o nel periodico o nell'agenzia. Essa, ove ne sia il caso,

ordina che la pubblicazione omessa sia effettuata.

Modificato da loric
errore sulle sanzioni

Alfiat Bravetta senza pomello con 170 cavalli asmatici che vanno a broda; pack "Terrone Protervo" (by Cosimo) contro lo sguardo da triglia. Questa è la "culona".

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