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La benzina a un Euro se compri una Fiat


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Contando quanta pubblicità di dettaglio su tutti i media possibili e immaginabili hanno fatto oltre allo spot TV, io di ingannevole non ci ho visto nulla nella campagna Fiat. :|

Spulciando con uguale modalità il resto degli spot TV, non se ne salverebbero la metà.

Evidente come a qualcuno la campagna promozionale abbia dato fastidio.

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I più attivi nella discussione

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In un periodo di crisi globale, in particolare di crisi automobilistica e sopratutto di Fiat e quindi dei posti di lavoro in Italia questa è una tipica mossa all'italiana per darci la zappa sui piedi...

Chissà quanta pubblicità ingannevole passa inosservata...

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Nel link che ho postato potete leggere il documento ufficiale dell'antitrust nel quale si specifica:

6. Nel messaggio pubblicitario oggetto di segnalazione non vi era alcun riferimento né allacircostanza che il quantitativo di litri di benzina offerti con la campagna pubblicitari di cui trattasierano contingentati in base alla tipologia di autovettura eventualmente acquistata, né in merito allacircostanza che dall’offerta erano esclusi i veicoli cosiddetti Bi-fuel. L’offerta, infatti, era rivoltasolo agli acquirenti di veicoli Fiat nuovi, alimentati a benzina o diesel.

8. Ciò premesso, il profilo oggetto di contestazione nell’ambito del presente procedimento hariguardato le informazioni inesatte o comunque incomplete fornite da Fiat circa le reali condizionie limitazioni di applicabilità dell’offerta promozionale presentata con il seguente claim: “Oggi Fiatblocca il prezzo del carburante a 1 euro al litro per 3 anni”.

9. Sulla base delle informazioni acquisite in atti, in data 25 giugno 2012, è stato avviato neiconfronti della Fiat Group Automobiles S.p.A. il procedimento istruttorio PS/8340, ai sensidell’articolo 27, comma 3, del Codice del Consumo, nonché ai sensi dell’articolo 6 delRegolamento, al fine di verificare l’esistenza di pratiche commerciali scorrette in violazione degliarticoli 20, 21 e 22 del Codice del Consumo. In particolare, il claim diffuso tramite gli spottelevisivi sopra descritti “Oggi Fiat blocca il prezzo del carburante a 1 euro al litro per 3 anni”indurrebbe il consumatore a ritenere – contrariamente al vero – che, per un periodo di tre anni,possa pagare la benzina 1 euro senza alcuna limitazione quantitativa di litri acquistabili e conqualunque tipologia di automobile Fiat. Inoltre, in nessuna pubblicità è stato chiarito chedall’offerta di cui trattasi erano escluse le autovetture bi-fuel e che l’offerta stessa non eracumulabile con altre analoghe iniziative commerciali del professionista.

19. Dagli atti acquisiti al fascicolo è emerso che attraverso la fuel card, carta che venivaconsegnata al consumatore che acquistava una Fiat nuova, quest’ultimo poteva, nei 3 annisuccessivi all’acquisto dell’autovettura, acquistare ad 1 euro al litro la benzina presso i puntivendita IP aderenti all’iniziativa, per un massimo di quantitativi prestabiliti “in base alle soglie massime di litri previste per ogni modello”. Tale offerta era comunque limitata alle autovetturealimentate a benzina e diesel, con esclusione delle autovetture bi-fuel e prevedeva comunque lanon cumulabilità della promozione con altre analoghe iniziative commerciali del professionista.

IV. PARERE DELL’AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

27. Poiché la pratica commerciale oggetto del presente provvedimento è stata diffusa attraversovarie reti televisive e anche attraverso internet, in data 16 ottobre 2012 è stato richiesto il parereall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ai sensi dell’articolo 27, comma 6, del Codice delConsumo.

28. Con parere pervenuto in data 16 novembre 2012, la suddetta Autorità ha ritenuto che la praticacommerciale in esame risulta scorretta ai sensi degli articoli 20, 21 e 22 del Codice del Consumo,sulla base delle seguenti considerazioni:

- la pratica commerciale oggetto del procedimento appare consistere in un’articolata strategiacommerciale posta in essere dal professionista per fidelizzare il consumatore. A questo scopo,infatti, il professionista si è avvalso di diversi mezzi di comunicazione per indurre il consumatore aritenere – contrariamente al vero – che, attraverso la fuel card, nei successivi tre anni lo stessoavrebbe potuto acquistare tutto il proprio fabbisogno di carburante al prezzo di 1 euro al litro. Inrealtà, l’offerta non riguarda le autovetture bi-fuel e prevede, per le altre tipologie dialimentazione, un quantitativo massimo di litri acquistabile alle condizioni pubblicizzate, diverso aseconda del modello di autovettura;

- i contenuti dell'informazione pubblicitaria, così come sopra riportati, non sono completi edesaurienti, atteso che con riferimento al profilo della completezza e della veridicità delleinformazioni da fornire in ordine alle caratteristiche principali della pratica commerciale in esame,ai fini della valutazione dell'effettiva convenienza del prodotto pubblicizzato e delladeterminazione all'acquisto dello stesso, rispetto ad altre offerte del mercato, il consumatore deve essere posto nella condizione di averne chiara e immediata contezza, con la conseguenza che lacompletezza della comunicazione pubblicitaria deve coniugarsi alla chiarezza e all'immediatapercettibilità delle caratteristiche del prodotto pubblicizzato, nonché alla sua reale esistenza evalore.

cui trattasi è incompatibile con qualunque altra promozione eventualmente in corso sulleautovetture Fiat.

Le omissioni rilevate in merito all’offerta del carburante per tre anni ad 1 euro incidonodirettamente sul requisito della correttezza e indirettamente anche sul requisito della veridicitàdello spot che risulterà, “in difetto di dette necessarie specificazioni, soltanto formalmentesussistente, con pregiudizio per il consumatore1

33. Per quanto riguarda lo spot diffuso nel mese di giugno 2012 i caratteri utilizzati per la notalegale, che appare nella parte finale, unitamente al tempo di durata delle informazioni insovraimpressione (circa quattro secondi), rendono oggettivamente impossibile, per qualsiasiconsumatore, la lettura e la conseguente presa di coscienza delle condizioni generali dell’offertapromozionale, soprattutto in assenza di qualunque indicazione nel claim principale che induca averificare la completezza di quanto affermato.

In merito a quanto sostenuto dal professionista circa il fatto che i tempi di lettura delleinformazioni inserite in sovrimpressione differiscono da persona a persona e dipendono damolteplici fattori, tra i quali la grandezza del video di proiezione, si rileva che risultaoggettivamente impossibile, per qualsiasi soggetto, riuscire a comprendere quanto riportato nellanota legale inserita alla fine dello spot costituita da diverse righe che resta in video per soli quattrosecondi, ed utilizza caratteri talmente minuti che anche il lettore più interessato, per ovviare a talilimiti, potrebbe solo registrare lo spot ed utilizzare il fermo immagine.

34. Sul punto si rileva che la piena intelligibilità delle indicazioni di cui trattasi appaiono idonee amodificare la percezione del potenziale acquirente in merito all’esatto contenuto dell’offertapubblicizzata e, quindi, in grado di mitigare fortemente il tenore della stessa. Nello specifico,risulta evidente il carattere decettivo di una scritta contenente informazioni essenziali come quellesopra specificate, che rimane in sovrimpressione per una durata eccessivamente breve e comunqueinferiore rispetto a quella complessiva del filmato ed i cui caratteri hanno dimensioni inadeguateoltre ad essere decisamente inferiori rispetto a quelle del super immediatamente precedente.2

35. A tal proposito, è consolidato l’orientamento secondo il quale le eventuali omissioniinformative nel messaggio pubblicitario acquisiscono rilevanza ai fini del giudizio diingannevolezza dello stesso qualora esse siano tali da limitare significativamente la portata delleaffermazioni riportate nel claim, inducendo in errore i destinatari in ordine alla effettivaconvenienza dell’offerta3.

36. Ciò premesso, con specifico riferimento al messaggio diffuso nel mese di luglio 2012, che èstato modificato proprio a causa del procedimento de quo, si rileva che anche quest’ultimopresenta profili di ambiguità.

Infatti, sebbene dal messaggio sia possibile evincere che dall’offerta sono escluse le autovetturec.d. bifuel e risulti più evidente la non cumulabilità dell’iniziativa di cui trattasi con altrepromozioni in corso, di contro, l’informazione relativa all’esistenza di soglie massime di litri dicarburante fruibili al prezzo promozionale di 1 euro, previste per ogni modello di autoveicoloconsiderato, continua a non essere immediatamente percepibile. Quanto affermato dallo speaker (soglie massime di litri previste per modello) e quanto indicato nel super (In base alle sogliemassime di litri previste per modello) non permettono, infatti, ai destinatari di essere correttamenteinformati in merito alla reale portata dell’eventuale beneficio, che dovrebbe conseguireall’acquisto di un modello di autovettura Fiat rispetto ad una autovettura di marca diversa, e alnumero di litri di benzina offerti per modello al prezzo promozionale di 1 euro.

37. Il Legislatore, con la disciplina a tutela del consumatore, ha inteso salvaguardare la libertà diautodeterminazione dell’acquirente da ogni interferenza ingiusta fin dal primo contattopubblicitario, imponendo, dunque, al professionista un preciso onere di chiarezza nella redazionedella propria comunicazione d’impresa. Orbene, anche in considerazione del fatto che laconcorrenza nel settore della vendita di autovetture si svolge, oltre che sulla variabile del prezzodelle stesse, anche sulle prestazioni e sui consumi e che in un momento in cui il costo dellabenzina subisce giornalmente gravosi rialzi, qualunque omissione informativa o inesattezza nellapercezione dell’offerta assume, in siffatto contesto, una rilevanza non trascurabile. Si tenga contosul punto che il messaggio diffuso dopo l’avvio della presente istruttoria ha continuato a presentareambiguità tali da non consentire ai destinatari di comprendere con immediatezza i contenutieffettivi dell’offerta.

38. Alla luce di quanto sopra i messaggi descritti risultano in contrasto con gli articoli 21 e 22 delCodice del Consumo, in quanto, fornendo informazioni incomplete o comunque non percepibilidai destinatari sulle variabili che incidono sul prezzo del bene proposto, sono idonei a limitareconsiderevolmente la libertà di scelta o di comportamento del consumatore e a indurlo adassumere una decisione di natura commerciale che altrimenti non avrebbe preso.

39. Il comportamento oggetto della presente procedimento si presta, infine, ad una valutazione discorrettezza anche ai sensi dell’articolo 20, comma 2 del Decreto Legislativo n. 206/05, per ilquale una pratica commerciale è scorretta “se è contraria alla diligenza professionale ed è falsa oidonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico, in relazione al prodotto, delconsumatore medio che essa raggiunge o al quale è diretta”. In merito alla contrarietà alladiligenza professionale, non si riscontra nel caso di specie, da parte di Fiat, il normale grado dicompetenza ed attenzione che ragionevolmente ci si può attendere da un professionista quale lasocietà in esame. Questi, infatti, è un importante operatore presente da lungo tempo nel settoredella produzione e della vendita di autovetture, molto conosciuto dai consumatori e dal quale èlegittimo attendersi una particolare attenzione alla qualità e completezza della propria attività dicomunicazione pubblicitaria.

V. VALUTAZIONI CONCLUSIVE

29. Oggetto del presente procedimento è la campagna pubblicitaria diffusa dalla Fiat nei mesi digiugno e luglio 2012 con la quale l’operatore offre la possibilità, acquistando una autovetturanuova della gamma Fiat, di usufruire per tre anni della possibilità di bloccare il prezzo di acquistodel carburante ad 1 euro.

30. In particolare, gli spot pubblicitari oggetto del presente procedimento sono incentrati sul claim“Oggi Fiat blocca il prezzo del carburante a 1 euro al litro per 3 anni” e non contengono alcunaindicazione che allerti il destinatario del messaggio che l’offerta è soggetta ad una serie dilimitazioni che ridimensionano in modo notevole l’offerta stessa. I messaggi, infatti omettono diindicare in modo chiaro che l’acquisto di una autovettura nuova Fiat, escluse quelle c.d. bi-fuel chenon sono state inserite tra quelle a cui è applicabile la promozione, dà diritto ad ottenere una fuelcard che consente agli acquirenti di acquistare presso alcuni distributori IP aderenti all’iniziativaun certo numero di litri di carburante al prezzo di 1 euro. I quantitativi di carburante acquistabilisono definiti sulla base del modello di autovettura acquistata

31. Orbene, sul punto, non è assolutamente accoglibile la tesi prospettata dal professionista nelleproprie difese in merito alla circostanza che i destinatari dei messaggi sono in grado di reperiretutte le informazioni in un momento successivo alla visione dello spot pubblicitario. Infatti, lacircostanza che il consumatore possa acquisire ulteriori informazioni in un momento successivonon è idonea a sanare le omissioni informative contenute nei messaggi pubblicitari, che sono ingran parte incentrati sulla rilevanza e sull’unicità della possibilità, acquistando una autovetturaFiat, di poter usufruire di un prezzo del carburante particolarmente conveniente, “Oggi Fiat bloccail prezzo del carburante a 1 euro al litro per 3 anni”, soprattutto in questo momento storico in cuiin Italia il prezzo dei carburanti è in continua ascesa. L’omessa indicazione relativa al limite difruibilità dei litri di carburante ad 1 euro incide profondamente nell’orientare le scelte deiconsumatori, in quanto l’assenza di indicazioni in merito all’esistenza di limiti di litri di carburanteal prezzo offerto può spingere i destinatari dell’offerta all’acquisto di un’autovettura Fiat propriocon l’aspettativa di poterla utilizzare con maggiore frequenza alla luce della possibilità di usufruiredi un prezzo del carburante particolarmente conveniente.

Si tenga conto sul punto, che i messaggi lasciano intendere che l’unico limite dell’offerta è quellotemporale dei tre anni dall’acquisto dell’auto.

32. Orbene, ai fini del giudizio di ingannevolezza, assume rilievo anche l’omissione di qualunquespecificazione idonea a rendere oggettivamente intelligibile nella sua effettività il messaggio,ovvero a dare la possibilità al destinatario di comprendere le reali caratteristiche ed i limiti diapplicazione dell’offerta promozionale oltre che in merito al prezzo della benzina su cui sicatalizza l’attenzione dei destinatari, anche con riguardo a tutte le altre limitazioni relativeall’offerta di cui il consumatore eventualmente interessato si renderà conto solo cercandoinformazioni ulteriori. Ci si riferisce, in particolare, alla circostanza che l’adesione all’offerta di

BMW M135i xDrive 306 cv

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Mi ripeto a distanza di mesi

Nel link che ho postato potete leggere il documento ufficiale dell'antitrust nel quale si specifica:

6. Nel messaggio pubblicitario oggetto di segnalazione non vi era alcun riferimento né allacircostanza che il quantitativo di litri di benzina offerti con la campagna pubblicitari di cui trattasierano contingentati in base alla tipologia di autovettura eventualmente acquistata, né in merito allacircostanza che dall’offerta erano esclusi i veicoli cosiddetti Bi-fuel. L’offerta, infatti, era rivoltasolo agli acquirenti di veicoli Fiat nuovi, alimentati a benzina o diesel.

Di questi ne vendono a secchiate.

Vedrete.

[scritto in data 18 Luglio 2013 - Riferito a Jeep Cherokee]

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Ci sono pubblicità che ti mostrano l'auto con tutti i vetri oscurati, stra-assettata e full-optional esponendo poi il prezzo della base.

Ci sono pubblicità che dicono "da oggi anche a GPL, a partire da ***" ed il prezzo non è riferito a quella a gas, ma a quella stra-base.

Ci sono pubblicità che affermano che le Audi siano tecnologiche.

Ci sono pubblicità che ti mostrano SUV scavalcare cose che MAI, sul pianeta terra, potrebbero essere scavalcate da SUV.

E qui vanno a fare le pulci ad una pubblicità che, forse solo in TV, non ha elencato 20 minuti di condizioni contrattuali?

Ma ma ma ma mavaff... :D

Da piccolo mi vedevo su un'Alfa cattiva, prestante e tagliente. Da grande il findus-style mi ha infranto i sogni d'infanzia.  -  Cit. 22/06/2012 (MiTo ndr)
Chiaro che tra il "dire" ed il "fare" c'è di mezzo il "sai driftare?"  -  Cit. 18/02/2016 (BRZ ndr)

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La FIAT, o meglio chi ha fatto lo spot pubblicitario, ha commesso un errore madornale: non ha inserito nella pubblicità la dicitura parlata: "Offerta non cumulabile con altre offerte e soggetta a limitazioni."

Se lo avesse fatto non sarebbe stata multata, poiché le scritte che compaiono alla fine della pubblicità sono di difficile lettura.

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Mah, nella promo fiat io non ci ho mai visto nulla di occulto o altro. tutte le limitazioni venivano spiegate chiaramente e non a caratteri in minuscolo o a velocità supersonica come per le controindicazioni dei medicinali.

è ovvio che in uno spot di 30 secondi, se non di meno non sia stato possibile inserire tutte le informazioni.

ma io mi chiedo:

davvero c' era gente così stupida da pensare che comprando una fiat avrebbe avuto diritto a rifornirsi in tutti i distributori d' italia illimitatamente? è una promozione mica la lotteria!

Poi però penso che sono state fatti reclami anche per la promo "riparti con eni" e mi cascano le braccia, se non altro....

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