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Demolizione per esportazione


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Ma qui si parla di veicoli radiati dal PRA in un momento successivo alla loro esportazione, quando cioè non sono più sul territorio italiano. ;)

Invece per i veicoli radiati prima dell'esportazione, bisogna consegnare le targhe, come descritto nella tabella a fondo pagina: Automobile Club d'Italia: Esportazione

Il problema è mantenere una velocità di pensiero che sia superiore alla velocità della macchina.

E NON VALE SOLO NEL RALLY!!! :§

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Si, hai ragione.

Temo che il nostro buon Prestige debba andare a fare una bella chiaccherata con il concessionario, poiché ho l'impressione che non stiano facendo le cose come devono.

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oltretutto anche se e' in conto vendita non si paga il bollo.. lo possono sospendere, poi in caso non vendi paghi gli arretrati. cioe' se lo tieni in vendita dal concessionario per due anni puoi sospendere il bollo.. se al terzo anno non lo hai venduto e dici" vabbe me lo ripiglio e me lo tengo"

paghi i due anni di bollo che non avevi pagato prima e rincominci a usarlo.

ovviamente mentre e' in conto vendita non puoi usarlo o ti spaccano i ditini se ti beccano su strada pubblica (puoi usarlo come fosse non targato quindi aree private e targa prova)

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se lo ha fatto deve aver firmato il modulo per la demolizione e avere la ricevuta del demolitore, oltre ad aver pagato il costo della demolizione. in ogni caso non deve esserci un bollo da pagare.

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se lo ha fatto deve aver firmato il modulo per la demolizione e avere la ricevuta del demolitore, oltre ad aver pagato il costo della demolizione. in ogni caso non deve esserci un bollo da pagare.

Giusto, per cui temo proprio che la concessionaria abbia frainteso grossolanamente le intenzioni, visto che non ha consegnato il certificato.

E in ogni caso, qualunque sia stata la loro interpretazione, hanno dimostrato di non brillare affatto per efficienza, tutt'altro. :|

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da quello che descrive semplicemente non hanno fatto nulla. il problema e' che verificare che e' stato fatto, sospensione bollo includa, e' responsabilita' del proprietario non del concessionario

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Giusto, per cui temo proprio che la concessionaria abbia frainteso grossolanamente le intenzioni, visto che non ha consegnato il certificato.

E in ogni caso, qualunque sia stata la loro interpretazione, hanno dimostrato di non brillare affatto per efficienza, tutt'altro. :|

È anche la mia ipotesi, ma ciò non cambia che lo scooter non è più di Prestige e pertanto non deve pagarne il bollo.

Ahia, credo d'aver trovato l'inghippo:

Consegna del veicolo a un concessionario o a un rivenditore di autoPer circolareMobilità & DisabiliAutocertificazioneCodice della stradaGuida al bollo autoGuida pratiche autoSportello Telematico dell'Automobilista (STA)Documenti del veicoloModulistica PRACosti per la registrazione al PRA Ritardata registrazione al PRAMancata registrazione al PRARimborsiVeicoli destinati ai disabiliVeicoli storici Ecoincentivi Consigli e cautele nell'acquistoIstanza dell'acquirenteAcquisto veicolo nuovoImportare un veicoloConsigli e cautele per la venditaAutentica della firma del venditorePassaggio di proprietàAcquisto da proprietario non intestatario (art. 2688 c.c.)Consegna del veicolo a un concessionario o a un rivenditore di autoEreditare un veicoloEsportazioneDemolizioneVeicolo storico radiato d'ufficioCambio di residenzaVariazioni tecnichePerdita documentiPerdita targheFurto del veicoloRitrovamento di un veicolo rubatoFermo amministrativo per mancato pagamento della cartella esattorialeServices for EU and non-EU citizensQuando si consegna un veicolo a un concessionario/rivenditore auto, si può:vendere il veicolo al concessionario/rivenditore (minivoltura) sottoscrivere una procura speciale a vendere a favore del concessionario/rivenditore consegnare il veicolo per la demolizione in cambio dell’acquisto di un nuovo veicoloSi consiglia di vendere il veicolo al concessionario/rivenditore (minivoltura) poiché solo in questo caso il venditore, non più intestatario del veicolo, sarà esente da ogni responsabilità sul veicolo. Vendita del veicolo a un concessionario/rivenditore (cosiddetta minivoltura)La "minivoltura" consiste nella vendita di un veicolo da un privato a un concessionario/rivenditore di veicoli usati. La richiesta di registrazione del passaggio di proprietà va presentata allo Sportello Telematico dell'Automobilista (STA). La documentazione da presentare è la stessa prevista per il passaggio di proprietà, mentre il costo è inferiore, in quanto la legge prevede l'esenzione dal pagamento dell'Imposta Provinciale di Trascrizione (IPT) e il pagamento ridotto degli emolumenti ACI (euro 7,44 anziché euro 20,92). La minivoltura si considera regolarmente effettuata solo se l'atto di vendita viene registrato nell'archivio del Pubblico Registro Automobilistico (PRA) e della Motorizzazione Civile (UMC), in caso contrario, il venditore rimane intestatario del veicolo al PRA per mancata registrazione del passaggio di proprietà e può essere chiamato a rispondere di tutte le conseguenze connesse al presunto possesso e uso del veicolo. Si consiglia il venditore di accertarsi che l’acquirente abbia registrato l'atto di vendita al PRA, chiedendo, dopo sessanta giorni dalla data di autentica dell'atto una "visura", indicando la targa del veicolo venduto, all'ufficio provinciale ACI – Pubblico Registro Automobilistico (PRA) o tramite il servizio online, per verificare l'intestatario attuale al PRA del veicolo e, quindi, che il passaggio di proprietà risulti correttamente effettuato. Per ulteriori informazioni si consiglia di leggere consigli e cautele per la vendita. Consegna del veicolo al concessionario/rivenditore per la successiva rivendita ad un terzo con procura a vendere In caso di consegna del veicolo per la rivendita il venditore deve redigere la "procura a vendere" (con firma dell'intestatario autenticata dal notaio) a favore del concessionario/rivenditore. Per effetto della procura il concessionario/rivenditore non è proprietario del bene ma è delegato a vendere a un terzo soggetto il veicolo. È necessario accertarsi che:il concessionario inserisca il veicolo ritirato in permuta nell'elenco "esenzioni" e che lo trasmetta, nei tempi previsti dalla normativa vigente, all'organo preposto dalla regione per il controllo della tassa automobilistica (bollo auto). Solo questa operazione interrompe l'obbligo del pagamento della tassa automobilistica (Si consiglia di controllare le eventuali variazioni al riguardo sul sito della propria regione di residenza)il concessionario o il nuovo acquirente registrino il successivo passaggio di proprietà al PRA; in caso contrario, il precedente proprietario rimane intestatario del veicolo al PRA per mancata registrazione e può essere chiamato a rispondere di tutte le conseguenze connesse al presunto possesso ed uso del veicoloConsegna del veicolo per la demolizione in cambio dell’acquisto di altro veicolo dallo stesso concessionario/rivenditoreSi può consegnare al concessionario/rivenditore il veicolo da demolire solo se si acquista un altro veicolo. In questo caso il concessionario/rivenditore rilascia al cliente (intestatario del veicolo da demolire) un certificato di rottamazione in cui viene specificato che lo stesso concessionario/rivenditore provvederà a registrare al Pubblico Registro Automobilistico (PRA) la "cessazione della circolazione del veicolo per demolizione". Il concessionario/rivenditore deve provvedere all’annotazione della cessazione di circolazione per demolizione entro un termine stabilito per legge che può essere, a seconda della tipologia dei veicoli, di trenta o novanta giorni dalla data di consegna del veicolo attestata nel certificato di rottamazione rilasciato al cliente. La sospensione dell'obbligo di corrispondere la tassa automobilistica (bollo auto) decorrerà dal periodo di imposta successivo alla data di rilascio del certificato di rottamazione da parte del concessionario/rivenditore. È possibile verificare che il concessionario/rivenditore abbiano registrato al PRA la cessazione di circolazione del veicolo entro il termine previsto per legge, chiedendo una "visura", indicando la targa del veicolo consegnato per la demolizione, all'Ufficio Provinciale ACI – Pubblico Registro Automobilistico (PRA), o tramite il servizio online.

http://www.aci.it/index.php?id=455

In pratica temo che Prestige abbia consegnato il suo scooter per farlo demolire ed invece il concessionario lo abbia tenuto per rivenderlo. Se è così c'è il rischio che il nostro moderatore debba andare per vie legali.

Modificato da EC2277
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ma sulla base di cosa non e' piu: suo... per non essere piu suo deve aver firmato alternativamente

un passaggio di proprieta

una richiesta di radiazione per espatrio

una richiesta di radiazione per esportazione

se non ha firmato nessuna di queste tre il veicolo e' ancora suo ed e' sua responsabilita' anche quello che eventualmente fa.

se io do in permuta un veicolo firmo il passaggio di proprieta: al concessionario.. in ciascuno dei casi sopra comunque non ha senso gli chiedano il pagamento del bollo.

edit: se lo dai in conto vendita devi fare una procura a vendere.

se non c'e' nulla e' solo parcheggiato dal conce... edit2: se gli fanno storie e non gli fanno fare le carte giuste va dai carabinieri e denuncia il furto.. il motorino legalmente e' ancora in sua proprieta' se non ci sono questi documenti.

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