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Autopareri - Finanza e Economia


TonyH

Messaggi Raccomandati:

Ma appunto...lo dicevo pagine addietro.

Governo Berlusconi: "Faremo le riforme necessarie"

Governo Monti: "Faremo le riforme necessarie"

Governo Letta: "Faremo le riforme necessarie"

Governo Renzi: "Faremo le riforme necessarie"

E ci lamentiamo che lassù ci prendono poco sul serio e non ci danno flessibilità...

ma perché?

perché socialmente NON PIACE.

io lo dico ancora...mi dispiace ma voglio la Troika (o troika light..dicono)

basta, io mi sono rotto le palle dei tassisti/notai/farmacisti/evasori/artdiciottisti/retributivi/pubblici.

è ora della medicina amara (per molti, ma meno del 50% della popolazione).

ci vuole gente a cui non frega un chezz di essere rieletti.

altrimenti diventeremo come un paese Sudamericano (non importa se di Sx o Dx...è la stessa cosa)

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E allora, cosa proponi?

Stante che lo status quo, specie per chi non ha un contratto a tutele piene, non è roba degna di un paese che si vuole definire civile?

è assolutamente indegna, ma cominciamo da TUTTI i fatti:

http://www.assintel.it/sala-stampa-2/news-asca/lavoro-isfol-riforma-fornero-ha-accentuato-ricorso-contratti-a-termine/

Lavoro: Isfol, riforma Fornero ha accentuato ricorso contratti a termine

(ASCA) – Roma, 2 apr 2014 – La riforma del lavoro Fornero non ha fatto altro che accentuare il ricorso ai contratti a termine. Lo ha rilevato il Presidente dell’Isfol, Pietro Antonio Varesi nel corso dei un’audizione presso la XI Commissione (Lavoro pubblico e privato) della Camera dei Deputati nell’ambito dell’esame del disegno di legge 34 2014 ”Disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell’occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese”. Nel corso dell’incontro il presidente Varesi ha illustrato un’ampia documentazione statistica, messa a disposizione dei commissari, partendo dall’analisi degli andamenti relativi al contratto a termine. ”La riforma Fornero sembra aver innescato – sottolinea l’Isfol – un maggiore ricorso a questa tipologia contrattuale in termini relativi, cioe’ rispetto alle altre forme di contratto. L’incidenza del tempo determinato sul totale degli avviamenti e’ passata in pochi mesi dal 62,3 PERCENTO del II trimestre 2012 al 67,3 PERCENTO del IV trimestre dello stesso anno. Tale incremento ha riguardato in larga parte assunzioni di breve o brevissima durata, comunque inferiori ai dodici mesi. Parallelamente si e’ registrata, nello stesso periodo, una caduta dei contratti intermittenti e di collaborazione (rispettivamente -4 PERCENTO e -1,6 PERCENTO ). Il fenomeno puo’ essere interpretato come l’effetto ‘pulizia’ operato dalla legge Fornero. Il contratto a tempo determinato emerge dunque, nel triste panorama dell’asfittico mercato del lavoro italiano, come un possibile punto di equilibrio tra la flessibilita’ richiesta dalle aziende e la tutela (in termini di salario e di protezione sociale) richiesta dai lavoratori”. Anche l’analisi dell’evoluzione fino al IV trimestre 2013 conferma un incremento dei contratti a termine con corrispondente caduta di altre forme di lavoro dotate di minori tutele e la concentrazione di tale incremento sui contratti di breve di durata. ”Relativamente all’apprendistato – ha rilevato l’Isfol -, il numero di attivazioni di nuovi contratti ha registrato una progressiva e quasi ininterrotta tendenza alla diminuzione. Contrariamente alle aspettative, tale istituto non sembra aver incontrato il favore delle imprese ed appare lontano dal rappresentare il principale strumento di ingresso dei giovani al lavoro, com’era negli auspici della riforma Fornero. Oltre alla difficile congiuntura economica – per l’istituto -, un elemento che puo’ aver contribuito a deprimere il ricorso all’apprendistato e’ legato all’aumento dell’utilizzo dei tirocini formativi, che hanno raggiunto quasi 50.000 unita’ e sono cresciuti nel corso del 2013 di circa 6.500 unita’, confermando un trend avviato nel secondo trimestre 2012, a fronte di una riduzione di pari entita’ delle attivazioni in apprendistato. In particolare si registrano aumenti rilevanti dei nuovi tirocini nelle fasce di eta’ alle quali e’ destinato il contratto di apprendistato: +3.000 nuovi tirocini circa nella classe di eta’ fino a 24 anni e +2.330 nella classe compresa tra 25 a 34 anni. Il contesto recessivo puo’ dunque aver generato una concorrenza tra istituti, orientando i datori di lavoro verso uno strumento, il tirocinio, di piu’ facile utilizzo e di gestione piu’ flessibile”. red glr

3 fatti:

1. non sono stati creati nuovo posti di lavoro ma sono stati spostati conttratti da un tipo ad un altro e infatti la disoccupazione è salita.

2. giudico molto positivo il fatto che si stia abbandonando gli immondi "contratti fantasiosi" in favore di qualche cosa con maggiori tutele: imho non è abbastanza ma si dovrebbe cercare di migliorarlo e spingerlo ulteriormente.

3.il problema di fondo però è che qui si parla di assunzioni a meno di 12 mesi e non per apprendistato: sono "minijobs" quindi di fatto non compete ne con le assunzioni a tempo indeterminato e ne con l'art. 18.

per andare bene un paese ha bisogno di lavori veri e imho la verità è che non ci sono punti specifici così critici e bloccanti (*) ma una situazione complessiva molto deteriorata e complessa

le aziende non assumono perchè NON HANNO BISOGNO,

è inutile emolto da buricrate pensare che sia diverso.

perchè non c'è un outlook stabile

e perchè la DOMANDA INTERNA DI TUTTI I PAESI è bassa

(il rate di chiusura degli eserciizi commerciali in usa è superiore al 2008 !!)

si tratta di fare le riforme per trovare le risorse per abbassare il costo del lavoro e alzare gli stipendi più bassi in modo da rilanciare i consumi

e dare una enorme semplificata

Ma appunto...lo dicevo pagine addietro.

Governo Berlusconi: "Faremo le riforme necessarie"

Governo Monti: "Faremo le riforme necessarie"

Governo Letta: "Faremo le riforme necessarie"

Governo Renzi: "Faremo le riforme necessarie"

E ci lamentiamo che lassù ci prendono poco sul serio e non ci danno flessibilità...

e se non ci riesci ? allora che fai ?:

concentri l'attenzione di tutti su un tabù.

* ovviamente si può sempre migliorare e io partirei proprio dal riformare l'articolo 18 in modo che la giusta causa possa VERAMENTE ESSERE APPLICATA. :lol:

Modificato da owluca
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7:32 : Segni i punti coglionazzo !

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per andare bene un paese ha bisogno di lavori veri e imho la verità è che non ci sono punti specifici così critici e bloccanti (*) ma una situazione complessiva molto deteriorata e complessa

Motivo per il quale concentrare tutto Sull'articolo.18 è come pensare alle tende sporche mentre ti crolla casa.

È che il superamento di tutto l'impianto attuale (incluso quello) non significhi automaticamente la schiavizzazione.

Che si possono dare le stesse tutele anche se le chiami "Pippo"

le aziende non assumono perchè NON HANNO BISOGNO,

è inutile emolto da buricrate pensare che sia diverso.

La riforma della disciplina del mercato del lavoro e degli ammortizzatori sociali, non serve per generare magicamente milioni di posti di lavoro dall'oggi al domani.

Serve per eliminare lo strabismo attuale, e per dare delle tutele a chi oggi non ne ha alcuna.

Che magari, più tranquillo di non essere a scadenza come lo yogurt o impaurito di finire a reddito zero, qualche spesa strutturale in più te la fa anche....

edit: magari si potrebbe iniziare con rendere meno criptico l'articolo stesso

Il giudice, con la sentenza con la quale dichiara la nullità del licenziamento perché discriminatorio ai sensi dell'articolo 3 della legge 11 maggio 1990, n. 108, ovvero intimato in concomitanza col matrimonio ai sensi dell'articolo 35 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, o in violazione dei divieti di licenziamento di cui all'articolo 54, commi 1, 6, 7 e 9, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, ovvero perché riconducibile ad altri casi di nullità previsti dalla legge o determinato da un motivo illecito determinante ai sensi dell'articolo 1345 del codice civile, ordina al datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, indipendentemente dal motivo formalmente addotto e quale che sia il numero dei dipendenti occupati dal datore di lavoro. La presente disposizione si applica anche ai dirigenti. A seguito dell'ordine di reintegrazione, il rapporto di lavoro si intende risolto quando il lavoratore non abbia ripreso servizio entro trenta giorni dall'invito del datore di lavoro, salvo il caso in cui abbia richiesto l'indennità di cui al terzo comma del presente articolo. Il regime di cui al presente articolo si applica anche al licenziamento dichiarato inefficace perché intimato in forma orale. (2)

Il giudice, con la sentenza di cui al primo comma, condanna altresì il datore di lavoro al risarcimento del danno subito dal lavoratore per il licenziamento di cui sia stata accertata la nullità, stabilendo a tal fine un'indennità commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto maturata dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative. In ogni caso la misura del risarcimento non potrà essere inferiore a cinque mensilità della retribuzione globale di fatto. Il datore di lavoro è condannato inoltre, per il medesimo periodo, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali. (2)

Fermo restando il diritto al risarcimento del danno come previsto al secondo comma, al lavoratore è data la facoltà di chiedere al datore di lavoro, in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro, un'indennità pari a quindici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, la cui richiesta determina la risoluzione del rapporto di lavoro, e che non è assoggettata a contribuzione previdenziale. La richiesta dell'indennità deve essere effettuata entro trenta giorni dalla comunicazione del deposito della sentenza, o dall'invito del datore di lavoro a riprendere servizio, se anteriore alla predetta comunicazione. (2)

Il giudice, nelle ipotesi in cui accerta che non ricorrono gli estremi del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa addotti dal datore di lavoro, per insussistenza del fatto contestato ovvero perché il fatto rientra tra le condotte punibili con una sanzione conservativa sulla base delle previsioni dei contratti collettivi ovvero dei codici disciplinari applicabili, annulla il licenziamento e condanna il datore di lavoro alla reintegrazione nel posto di lavoro di cui al primo comma e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto il lavoratore ha percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative, nonché quanto avrebbe potuto percepire dedicandosi con diligenza alla ricerca di una nuova occupazione. In ogni caso la misura dell'indennità risarcitoria non può essere superiore a dodici mensilità della retribuzione globale di fatto. Il datore di lavoro è condannato, altresì, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione, maggiorati degli interessi nella misura legale senza applicazione di sanzioni per omessa o ritardata contribuzione, per un importo pari al differenziale contributivo esistente tra la contribuzione che sarebbe stata maturata nel rapporto di lavoro risolto dall'illegittimo licenziamento e quella accreditata al lavoratore in conseguenza dello svolgimento di altre attività lavorative. In quest'ultimo caso, qualora i contributi afferiscano ad altra gestione previdenziale, essi sono imputati d'ufficio alla gestione corrispondente all'attività lavorativa svolta dal dipendente licenziato, con addebito dei relativi costi al datore di lavoro. A seguito dell'ordine di reintegrazione, il rapporto di lavoro si intende risolto quando il lavoratore non abbia ripreso servizio entro trenta giorni dall'invito del datore di lavoro, salvo il caso in cui abbia richiesto l'indennità sostitutiva della reintegrazione nel posto di lavoro ai sensi del terzo comma. (2)

Il giudice, nelle altre ipotesi in cui accerta che non ricorrono gli estremi del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa addotti dal datore di lavoro, dichiara risolto il rapporto di lavoro con effetto dalla data del licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento di un'indennità risarcitoria onnicomprensiva determinata tra un minimo di dodici e un massimo di ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, in relazione all'anzianità del lavoratore e tenuto conto del numero dei dipendenti occupati, delle dimensioni dell'attività economica, del comportamento e delle condizioni delle parti, con onere di specifica motivazione a tale riguardo. (2)

Nell'ipotesi in cui il licenziamento sia dichiarato inefficace per violazione del requisito di motivazione di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni, della procedura di cui all'articolo 7 della presente legge, o della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni, si applica il regime di cui al quinto comma, ma con attribuzione al lavoratore di un'indennità risarcitoria onnicomprensiva determinata, in relazione alla gravità della violazione formale o procedurale commessa dal datore di lavoro, tra un minimo di sei e un massimo di dodici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, con onere di specifica motivazione a tale riguardo, a meno che il giudice, sulla base della domanda del lavoratore, accerti che vi è anche un difetto di giustificazione del licenziamento, nel qual caso applica, in luogo di quelle previste dal presente comma, le tutele di cui ai commi quarto, quinto o settimo. (3)

Il giudice applica la medesima disciplina di cui al quarto comma del presente articolo nell'ipotesi in cui accerti il difetto di giustificazione del licenziamento intimato, anche ai sensi degli articoli 4, comma 4, e 10, comma 3, della legge 12 marzo 1999, n. 68, per motivo oggettivo consistente nell'inidoneità fisica o psichica del lavoratore, ovvero che il licenziamento è stato intimato in violazione dell'articolo 2110, secondo comma, del codice civile. Può altresì applicare la predetta disciplina nell'ipotesi in cui accerti la manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento per giustificato motivo oggettivo; nelle altre ipotesi in cui accerta che non ricorrono gli estremi del predetto giustificato motivo, il giudice applica la disciplina di cui al quinto comma. In tale ultimo caso il giudice, ai fini della determinazione dell'indennità tra il minimo e il massimo previsti, tiene conto, oltre ai criteri di cui al quinto comma, delle iniziative assunte dal lavoratore per la ricerca di una nuova occupazione e del comportamento delle parti nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni. Qualora, nel corso del giudizio, sulla base della domanda formulata dal lavoratore, il licenziamento risulti determinato da ragioni discriminatorie o disciplinari, trovano applicazione le relative tutele previste dal presente articolo. (4)

Le disposizioni dei commi dal quarto al settimo si applicano al datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, che in ciascuna sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo nel quale ha avuto luogo il licenziamento occupa alle sue dipendenze più di quindici lavoratori o più di cinque se si tratta di imprenditore agricolo, nonché al datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, che nell'ambito dello stesso comune occupa più di quindici dipendenti e all'impresa agricola che nel medesimo ambito territoriale occupa più di cinque dipendenti, anche se ciascuna unità produttiva, singolarmente considerata, non raggiunge tali limiti, e in ogni caso al datore di lavoro, imprenditore e non imprenditore, che occupa più di sessanta dipendenti. (29) (4)

Ai fini del computo del numero dei dipendenti di cui all'ottavo comma si tiene conto dei lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato parziale per la quota di orario effettivamente svolto, tenendo conto, a tale proposito, che il computo delle unità lavorative fa riferimento all'orario previsto dalla contrattazione collettiva del settore. Non si computano il coniuge e i parenti del datore di lavoro entro il secondo grado in linea diretta e in linea collaterale. Il computo dei limiti occupazionali di cui all'ottavo comma non incide su norme o istituti che prevedono agevolazioni finanziarie o creditizie. (4)

Nell'ipotesi di revoca del licenziamento, purché effettuata entro il termine di quindici giorni dalla comunicazione al datore di lavoro dell'impugnazione del medesimo, il rapporto di lavoro si intende ripristinato senza soluzione di continuità, con diritto del lavoratore alla retribuzione maturata nel periodo precedente alla revoca, e non trovano applicazione i regimi sanzionatori previsti dal presente articolo. (4)

Nell'ipotesi di licenziamento dei lavoratori di cui all'articolo 22, su istanza congiunta del lavoratore e del sindacato cui questi aderisce o conferisca mandato, il giudice, in ogni stato e grado del giudizio di merito, può disporre con ordinanza, quando ritenga irrilevanti o insufficienti gli elementi di prova forniti dal datore di lavoro, la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro.

L'ordinanza di cui al comma precedente può essere impugnata con reclamo immediato al giudice medesimo che l'ha pronunciata. Si applicano le disposizioni dell'articolo 178, terzo, quarto, quinto e sesto comma del codice di procedura civile.

L'ordinanza può essere revocata con la sentenza che decide la causa.

Nell'ipotesi di licenziamento dei lavoratori di cui all'articolo 22, il datore di lavoro che non ottempera alla sentenza di cui al primo comma ovvero all'ordinanza di cui all'undicesimo comma, non impugnata o confermata dal giudice che l'ha pronunciata, è tenuto anche, per ogni giorno di ritardo, al pagamento a favore del Fondo adeguamento pensioni di una somma pari all'importo della retribuzione dovuta al lavoratore. (5)

non ci provo nemmeno a leggerlo nel dettaglio...

Modificato da TonyH

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Some critics have complained that the 4C lacks luxury. To me, complaining about lack of luxury in a sports car is akin to complaining that a supermodel lacks a mustache.

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Ecco, pensa a quelli che, come me, con quei testi ci devono lavorare :lol:

Alfiat Bravetta senza pomello con 170 cavalli asmatici che vanno a broda; pack "Terrone Protervo" (by Cosimo) contro lo sguardo da triglia. Questa è la "culona".

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Ecco, pensa a quelli che, come me, con quei testi ci devono lavorare :lol:

massima solidarietà....

mia cognata tra praticantato e esame di stato di giurisprudenza (ha l'orale lunedì) ha contratto, diciamo, seri disturbi alimentari....:|:roll:

io non sarei mai stato in grado...

"post fata resurgam." (cit.)

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Ecco, pensa a quelli che, come me, con quei testi ci devono lavorare :lol:

Mi fa venire in mente sempre questo

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Some critics have complained that the 4C lacks luxury. To me, complaining about lack of luxury in a sports car is akin to complaining that a supermodel lacks a mustache.

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massima solidarietà....

mia cognata tra praticantato e esame di stato di giurisprudenza (ha l'orale lunedì) ha contratto, diciamo, seri disturbi alimentari....:|:roll:

io non sarei mai stato in grado...

Solidarietà e un fortissimo in bocca al lupo...(scusate l'OT ma ci sono passato anch'io ed è più forte di me mostrare solidarietà in questi casi)

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La Stampa - Mutui, Abi: alle famiglie 15 miliardi in 8 mesi

Segno che - se sussistono le condizioni di sostenibilità - le banche mica si fanno problemi a erogarli i mutui ;)

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Some critics have complained that the 4C lacks luxury. To me, complaining about lack of luxury in a sports car is akin to complaining that a supermodel lacks a mustache.

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l'avevo già riportato io, un paio di settimane fà .

aggiungendo che il mercato come compravendite però continua ad essere in calo .

EDIT c.f.r.

18 Ago 2014vripresa-immobiliare-inversione-tendenza-resta-miraggio http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2014-08-14/l-abc-ripresa-immobiliare-inversione-tendenza-resta-miraggio-165528.shtml?uuid=ABDMmKkB&nmll=2707#navigation

25/09/2014

Complessivamente le compravendite di case sono in calo dell'1%. Sorpresa per gli immobili di impresa: gli scambi crescono del 10,6 per cento

http://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/art/real-estate/2014-09-25/ripresa-acquisti-case-grandi-120149.php?uuid=AbDdd7PK&fromSearch

probabilmente sono rinegoziazioni dei precedenti mutui

Modificato da owluca
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7:32 : Segni i punti coglionazzo !

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Resta comunque positiva.

Perché se mi concedono la surroga a un tasso più vantaggioso....ho più soldi in tasca per altro.

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