Vai al contenuto

Catene da neve per camion


Messaggi Raccomandati:

Forse qui puoi trovare alcune risposte: Le catene da neve devono essere omologate?

[h=1]Le catene da neve devono essere omologate?[/h]07/12/2011 09:03 24 COMMENTI

[h=4]Condividi questo articolo[/h]

[h=4]Autore:[/h]13.thumbnail.jpg Redazione

[h=4]Tags:[/h]catene da neveomologazione

circolazione_invernale-300x225.jpgE’ necessario fare riferimento al Decreto Ministeriale 13 marzo 2002 (G.U. n. 85 del 11.4.2002) del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti avente oggetto “Norme concernenti le catene da neve destinate all’impiego su veicoli della categoria M1″, laddove si prevede che “A decorrere dal 1 maggio 2002, le catene da neve destinate all’impiego su veicoli della categoria M1 devono essere conformi alla norma di unificazione a carattere definitivo tabella CUNA NC 178-01 (edizione luglio 2001) ovvero, in alternativa, ad equivalenti norme in vigore negli Stati membri dell’Unione europea e dei Paesi firmatari dell’Accordo sullo spazio economico europeo. La rispondenza alle norme è attestata dal marchio di conformità apposto sulle catene in base alla norma UNI/CEI 70006 che introduce nella raccolta delle norme nazionali la norma internazionale ISO/IEC n. 28 che regola la certificazione e la marcatura dei prodotti industriali.”

Con circolare del Ministero dell’Interno Prot. n. 300/A/2/41655/105/1/2 del 14 maggio 2003, si è precisato che “allo stato attuale non esistono divieti di commercializzare dispositivi che non rispondano al decreto indicato in oggetto. Alla luce di quanto precede, nelle more di una specifica modifica normativa, l’utilizzo di dispositivi che non recano impresso un marchio identificativo sulle catene o abbiano un contrassegno diverso da quelli previsti dal decreto di cui in oggetto, non è sanzionabile.”

Col successivo Decreto Ministeriale 10 maggio 2011 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (Norme concernenti i dispositivi supplementari di aderenza per gli pneumatici degli autoveicoli di categoria M1, N1, O1 e O2), si è stabilito che “I dispositivi supplementari di aderenza per gli pneumatici degli autoveicoli delle categorie M1, N1, O1 e O2, devono essere costruiti a regola d’arte per assicurare la sicurezza nella circolazione stradale degli autoveicoli sui quali sono utilizzati. Si presumono costruiti a regola d’arte i dispositivi conformi alla norma UNI 11313. I dispositivi supplementari di aderenza legalmente fabbricati e commercializzati o legalmente commercializzati in uno Stato membro dell’Unione europea o in Turchia ovvero legalmente fabbricati in uno degli Stati firmatari dell’Associazione europea di libero scambio (EFTA), parte contraente dell’accordo sullo spazio economico europeo (SEE), possono essere immessi in commercio ed utilizzati se garantiscono, anche attraverso adeguati mezzi di attestazione, un livello di sicurezza nella circolazione stradale, di affidabilità e di informazione dell’utilizzatore equivalente a quello disposto dall’articolo 1. Nel caso di dispositivi di cui al comma 1 per i quali non è prevista la presenza di un marchio di conformità, essi devono essere muniti di altro mezzo che ne dimostri ed attesti l’idoneità all’uso cui essi sono destinati e corredati con documenti atti a garantirne l’affidabilità ed i livelli di informazione per l’utente equivalenti a quelli di cui all’articolo 1.”

Si prevede inoltre che “Sino al 31 marzo 2013, in alternativa alle prescrizioni del presente decreto, possono essere posti in commercio i dispositivi supplementari di aderenza conformi al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 13 marzo 2002” (in pratica quelli che con circlare del 14 maggio 2003 si precisava che “allo stato attuale non esistono divieti di commercializzare dispositivi che non rispondano al decreto indicato in oggetto. Alla luce di quanto precede, nelle more di una specifica modifica normativa, l’utilizzo di dispositivi che non recano impresso un marchio identificativo sulle catene o abbiano un contrassegno diverso da quelli previsti dal decreto di cui in oggetto, non è sanzionabile.”

Link al commento
Condividi su altri Social

Effettivamente non parla di veicoli di categoria N2 (quindi superiori a 3.5 tonnellate). Però mi sembra strano che le catene da neve per i camion non debbano aderire alle norme di omologazione.

Se a qualcuno è capitato essere fermato non avendo le catene omologate sul camion mi può dire se è stato sanzionato oppure no?

Grazie

Modificato da passionecamion
Link al commento
Condividi su altri Social

*** link SPAM ***

Grazie tante, ma il vecchio giochino di fingersi una persona che cerca informazioni per SPAMMARE e farsi pubblicità da soli non funziona più.

Anzi è molto, ma molto maleducato e scorretto. :?

La discussione rimane a disposizione di chi davvero cerca o ha da fornire informazioni utili sulle catene per camion.

Modificato da Regazzoni
Link al commento
Condividi su altri Social

Ospite
Questa discussione è chiusa.
×
×
  • Crea Nuovo...

 

Stiamo sperimentando dei banner pubblicitari a minima invasività: fai una prova e poi facci sapere come va!

Per accedere al forum, disabilita l'AdBlock per questo sito e poi clicca su accetta: ci sarai di grande aiuto! Grazie!

Se non sai come si fa, puoi pensarci più avanti, cliccando su "ci penso" per continuare temporaneamente a navigare. Periodicamente ricomparità questo avviso come promemoria.