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Nuova norma stradale sul "prestare l'auto"


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Ok, fornisco la risposta al Quiz (nessuno ha vinto il peluche di Marchionne, la prossima volta metto in palio un biglietto per uno spettacolo di Sasha Grey).

Ripartiamo dalla circolare del ministero dei trasporti, che dice:

"sono certamente da ritenere escluse dall’ambito di applicazione dell’art. 94, comma 4-bis, c.d.s. e dell’art. 247-bis del regolamento di esecuzione:

- l’utilizzo di veicoli aziendali in disponibilità a titolo di “fringe benefit” (retribuzioni in natura consistenti nella assegnazione di veicoli aziendali ai dipendenti che le utilizzano sia per esigenze di lavoro sia per esigenze private); in tal caso, infatti, non ricorre il caso di comodato, venendo meno il carattere di gratuità;

- al di fuori dei casi di “fringe benefit”, l’utilizzo comunque promiscuo di veicoli aziendali (es. veicoli impiegati per l’esercizio di attività lavorative ed utilizzati dal dipendente anche per raggiungere la sede di lavoro, o la propria abitazione, o nel tempo libero); in tal caso, infatti, viene meno l’uso esclusivo e personale del veicolo;

- l’ipotesi in cui più dipendenti si alternino nell’utilizzo del medesimo veicoli aziendale: in tal caso, infatti, non solo viene meno l’esclusività e la personalità dell’utilizzo del veicolo aziendale ma anche la continuità dello stesso”.

Ma cos'è veramente un fringe benefit?

Ci viene in soccorso l'art. 51 del TUIR che, ai commi 1 e 3 , recita:

1. Il reddito di lavoro dipendente e' costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro. (...)

3. Ai fini della determinazione in denaro dei valori di cui al comma 1, compresi quelli dei beni ceduti e dei servizi prestati al coniuge del dipendente o a familiari indicati nell'articolo 12, o il diritto di ottenerli da terzi, si applicano le disposizioni relative alla determinazione del valore normale dei beni e dei servizi contenute nell'articolo 9. Il valore normale dei generi in natura prodotti dall'azienda e ceduti ai dipendenti e' determinato in misura pari al prezzo mediamente praticato dalla stessa azienda nelle cessioni al grossista. Non concorre a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente di importo non superiore nel periodo d'imposta a lire 500.000; se il predetto valore e' superiore al citato limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito.

In particolare, di seguito, sugli autoveicoli il medesimo art. 51 recita:

a) per gli autoveicoli indicati nell'articolo 54, comma 1, lettere a), c) e m), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, i motocicli e i ciclomotori concessi in uso promiscuo, si assume il 30 per cento dell'importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15 mila chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali che l'Automobile club d'Italia deve elaborare entro il 30 novembre di ciascun anno e comunicare al Ministero delle finanze che provvede alla pubblicazione entro il 31 dicembre, con effetto dal periodo d'imposta successivo, al netto degli ammontari eventualmente trattenuti al dipendente;

Il combinato disposto delle varie disposizioni porta chiaramente a concludere che la concessione dell'auto aziendale al dipendente:

1) è fringe benefit se viene data per uso esclusivamente personale del lavoratore

2) è fringe benefit se viene data per uso promiscuo, cioè per uso misto personale e lavorativo

3) NON è fringe benefit solo se viene data per usi strettamente ed esclusivamente riconducibili all'ambito del lavoro (questo punto è meglio esplicitato nella circolare 326/E del 1997).

4) ai fini della qualificazione dell'auto come fringe benefit NON è rilevante lo strumento giuridico con cui si attribuisce l'uso dell'auto aziendale, quindi il comodato non è affatto escluso.

Su quest'ultimo punto bisogna spendere due parole. La circolare del ministero dei trasporti dice che, in caso di fringe benefit, l'uso dell'autovettura aziendale costituisce corrispettivo della prestazione lavorativa, quindi non può considerarsi comodato, quindi è escluso l'obbligo di aggiornamento della carta di circolazione.

Questo è falso.

In una buona percentuale dei casi l'auto aziendale viene proprio ed esplicitamente concessa con contratto di comodato. Questo perché il comodato ha molteplici vantaggi. Se è vero che l'auto data in uso al lavoratore a tale titolo non consente di evitare l'imposizione fiscale e contributiva sul suo valore convenzionale come fringe benefit (vedi sopra), è anche vero che in caso di comodato:

1) il lavoratore è maggiormente responsabilizzato per la custodia dell'autoveicolo (cfr. art. 1804 e ss. del codice civile)

2) il datore di lavoro può chiedere anticipatamente la restituzione del veicolo senza che il dipendente possa avanzare alcuna pretesa (es. domandare un'altra autovettura o pretendere un indennizzo compensativo in busta paga).

Quanto sopra vale pertanto a smentire l'assioma "nel caso di fringe benefit non c'è comodato".

Alfiat Bravetta senza pomello con 170 cavalli asmatici che vanno a broda; pack "Terrone Protervo" (by Cosimo) contro lo sguardo da triglia. Questa è la "culona".

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Su quest'ultimo punto bisogna spendere due parole. La circolare del ministero dei trasporti dice che, in caso di fringe benefit, l'uso dell'autovettura aziendale costituisce corrispettivo della prestazione lavorativa, quindi non può considerarsi comodato, quindi è escluso l'obbligo di aggiornamento della carta di circolazione.

Questo è falso.

In una buona percentuale dei casi l'auto aziendale viene proprio ed esplicitamente concessa con contratto di comodato. Questo perché il comodato ha molteplici vantaggi. Se è vero che l'auto data in uso al lavoratore a tale titolo non consente di evitare l'imposizione fiscale e contributiva sul suo valore convenzionale come fringe benefit (vedi sopra)

Qui non ho ben capito. Cioè in pratica io azienda:

a) posso concedere un'auto al dipendente per uso solo lavorativo >>> non è fringe benefit e messo da parte

B) posso concedere un'auto in fringe benefit (cioè uso promiscuo o solo personale) ma dichiaratamente senza lo strumento del comodato >>> non rientro nella previsione sull'aggiornamento del libretto

c) posso concedere un'auto in fringe benefit con lo strumento del comodato, ma in quel caso pur essendo considerato fringe benefit il bene non può beneficiare del relativo trattamento fiscale >>> stando alla circolare non rientro nella previsione sull'aggiornamento del libretto ma in realtà la disposizione è scorretta

Oppure ho capito male? :)

P.S. la legge che la circolare va a spiegare parla anch'essa e in questi termini di fringe benefit/comodati?

Il problema è mantenere una velocità di pensiero che sia superiore alla velocità della macchina.

E NON VALE SOLO NEL RALLY!!! :§

Gli accenti? Usiamoli bene! Gli accenti in italiano

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L'auto che guida mio papà è intestata a mia sorella (ovviamente non sono conviventi), cosa deve fare mio padre?

Io guido occasionalmente l'auto della mia compagna che è intestata a mia suocera, che devo fare?

Modificato da Mivar

Chiedete al rospo che cosa sia la bellezza e vi risponderà che è la femmina del rospo.

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L'auto che guida mio papà è intestata a mia sorella (ovviamente non sono conviventi), cosa deve fare mio padre?

Secondo me rientri anche tu nel caso di amp91 (pagina precedente): siccome la situazione perdura da un po' ed è iniziata prima di ieri, non siete soggetti a questa normativa.

(a prescindere dal fatto che essendo un atto orale, immagino, non vi sarebbe alcun elemento per poter provare la durata dell'uso esclusivo)

Il problema è mantenere una velocità di pensiero che sia superiore alla velocità della macchina.

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Qui non ho ben capito. Cioè in pratica io azienda:

a) posso concedere un'auto al dipendente per uso solo lavorativo >>> non è fringe benefit e messo da parte

B) posso concedere un'auto in fringe benefit (cioè uso promiscuo o solo personale) ma dichiaratamente senza lo strumento del comodato >>> non rientro nella previsione sull'aggiornamento del libretto

c) posso concedere un'auto in fringe benefit con lo strumento del comodato, ma in quel caso pur essendo considerato fringe benefit il bene non può beneficiare del relativo trattamento fiscale >>> stando alla circolare non rientro nella previsione sull'aggiornamento del libretto ma in realtà la disposizione è scorretta

Oppure ho capito male? :)

P.S. la legge che la circolare va a spiegare parla anch'essa e in questi termini di fringe benefit/comodati?

No, probabilmente mi sono lasciato prendere dalla mia logorrea e quindi mi sono spiegato male.

La circolare ministeriale dice che se c'è fringe benefit non c'è comodato e se non c'è comodato non si applica l'obbligo di aggiornamento di intestazione in libretto.

Questo è sbagliato. Il fringe benefit è un mero concetto fiscale, non un istituto civilistico e, secondo le regole fiscali, il fringe benefit può esserci anche in caso di comodato, tant'è che (scusa se allargo un po' il discorso oltre il tema autovettura), l'art. 51 TUIR parla anche del fringe benefit consistente nel comodato di immobili o fabbricati.

Ad essere sbagliato pertanto è proprio il criterio distintivo suggerito dalla circolare ministeriale "se c'è fringe benefit non c'è comodato".

In merito al tuo P.S., c'è un'altra cosa interessante. Il Codice della Strada, art. 94 c. 4bis, non limita l'obbligo in questione al comodato che, infatti, lì non viene neanche menzionato. C'è tuttavia un rimando al regolamento di attuazione del C.d.S. che, invece, il comodato lo menziona (art. 247-bis):

2. Gli uffici di cui al comma 1, procedono, a richiesta degli interessati:

a) all'aggiornamento della carta di circolazione, intestata ad altro soggetto, relativa agli autoveicoli, ai motoveicoli ed ai rimorchi dei quali gli interessati hanno la temporanea disponibilità, per periodi superiori a trenta giorni, a titolo di comodato ovvero in forza di un provvedimento di affidamento in custodia giudiziale; sulla carta di circolazione è annotato il nominativo del comodatario e la scadenza del relativo contratto, ovvero il nominativo dell'affidatario; nel caso di comodato, sono esentati dall'obbligo di aggiornamento della carta di circolazione i componenti del nucleo familiare, purché conviventi;

(...)

Ma l'art. 247-bis, comma 2, non contiene solo la lettera a), contiene anche una lettera B) (il medesimo obbligo si applica anche in caso di locazione più lunga di 30 giorni), una lettera c), una lett. d) e, soprattutto, una lettera e), classica norma di chiusura, in cui si legge:

e) al di fuori dei casi precedenti, all'aggiornamento della carta di circolazione di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, che siano in disponibilità di soggetto diverso dall'intestatario per periodi superiori ai trenta giorni, in forza di contratti o atti unilaterali che, in conformità alle norme dell'ordinamento civilistico, comunque determinino tale disponibilità

Quindi non è neanche vero (fringe benefit oppure no) che se non c'è il comodato l'obbligo di aggiornamento non sia operante.

Alfiat Bravetta senza pomello con 170 cavalli asmatici che vanno a broda; pack "Terrone Protervo" (by Cosimo) contro lo sguardo da triglia. Questa è la "culona".

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Un solo commento: dilettanti allo sbaraglio.

In pratica la storia dei politici italiani dell'ultimo ventennio :disp2:

La teoria è quando si sa tutto e niente funziona. La pratica è quando tutto funziona e nessuno sa il perché. Noi abbiamo messo insieme la teoria e la pratica: non c'è niente che funzioni... e nessuno sa il perché! (Albert Einstein)

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Grazie. ;) Comunque immagino che essendoci quella lettera e) in un regolamento, la disposizione della circolare in palese contrasto possa perdere facilmente ogni valore... :)

Il problema è mantenere una velocità di pensiero che sia superiore alla velocità della macchina.

E NON VALE SOLO NEL RALLY!!! :§

Gli accenti? Usiamoli bene! Gli accenti in italiano

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Grazie. ;) Comunque immagino che essendoci quella lettera e) in un regolamento, la disposizione della circolare in palese contrasto possa perdere facilmente ogni valore... :)

In Italia le circolari emendano le leggi ed i comunicati stampa emendano le circolari. Non siamo un paese normale.

Alfiat Bravetta senza pomello con 170 cavalli asmatici che vanno a broda; pack "Terrone Protervo" (by Cosimo) contro lo sguardo da triglia. Questa è la "culona".

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  • 2 settimane fa...

Per non aprire un nuovo topic, chiedo aiuto qui, che mi pare un pochino pertinente..

Dunque, mia moglie dovrebbe andare all'estero (Francia, Grenoble) con la mia auto ..:afraid:.. e senza il sottoscritto ;)

Sono preoccupato per il fatto che

a) non e' abituata a guidarla ed ogni volta che lo fa mi vengono i crampi (la SW e' larga e lunga, e lei non ha per nulla occhio...mi ha gia' rifatto i 4 cerchi contro i marciapiedi..). Ogni volta che guida un auto che non ha guidato negli ultimi mesi ci deve riprendere la mano (e di brutto) per qualche settimana.

B) Trasporta altre persone (colleghi)... (e spero che fra questi ci sia qualcuno cha ha gia' guidato una famigliare).

c) va all'estero ed in montagna (ho appena montato le gomme da neve ma non ho le catene)

Assicurazione: non mi e' chiarissimo, ma spero che copra tutto. Ho la guida esperta per cui devo solo stare attento che non vi siano guidatori con meno di 25 anni. Che dite, chiamo l'assicurazione per le info del caso?

Carta verde: anche qui spero non ci siano problemi. Ma serve una delega del sottoscritto per la guida all'estero?

Quanto alla famigerata nuova legge sul "prestare l'auto", mi pare che non ci sia da fare nulla, in quanto legalmente sposati e con la stessa residenza. Corretto?

E se a guidare fosse uno dei colleghi?

Grassie!

La teoria è quando si sa tutto e niente funziona. La pratica è quando tutto funziona e nessuno sa il perché. Noi abbiamo messo insieme la teoria e la pratica: non c'è niente che funzioni... e nessuno sa il perché! (Albert Einstein)

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