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Sanzioni per trasporto fuori portata


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Signori se avessi un altra minima opportunità avrei già lasciato..e non accenno alla paga agli orari a questo o a quello..vi dico solo che resisto perché non voglio fare il delinquente..

quindi di qualcuno riesce a postare un articolo del cds o qualcosa di attendibile che mi faccia capire.

grazie

Art. 167.

Trasporti di cose su veicoli a motore e sui rimorchi

1. I veicoli a motore ed i rimorchi non possono superare la massa complessiva indicata sulla carta di circolazione.

2. Chiunque circola con un veicolo la cui massa complessiva a pieno carico risulta essere superiore di oltre il cinque per cento a quella indicata nella carta di circolazione, quando detta massa è superiore a 10 t è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma:

a) da euro 41 a euro 168, se l'eccedenza non supera 1 t;

B) da euro 84 a euro 335, se l'eccedenza non supera le 2 t;

c) da euro 168 a euro 674, se l'eccedenza non supera le 3 t;

d) da euro 419 a euro 1.682, se l'eccedenza supera le 3 t.

2-bis. I veicoli di cui al comma 2, se ad alimentazione esclusiva o doppia a metano, GPL, elettrica e ibrida e dotati di controllo elettronico della stabilità, possono circolare con una massa complessiva a pieno carico che non superi del 15 per cento quella indicata nella carta di circolazione, purché tale eccedenza non superi il limite del 5 per cento della predetta massa indicata nella carta di circolazione più una tonnellata. Si applicano le sanzioni di cui al comma 2.

3. Per i veicoli di massa complessiva a pieno carico non superiore a 10 t, le sanzioni amministrative previste nel comma 2 sono applicabili allorchè la eccedenza, superiore al cinque per cento, non superi rispettivamente il dieci, venti, trenta per cento, oppure superi il trenta per cento della massa complessiva.

3-bis. I veicoli di cui al comma 3, se ad alimentazione esclusiva o doppia a metano, GPL, elettrica e ibrida e dotati di controllo elettronico della stabilità, possono circolare con una massa complessiva a pieno carico che non superi del 15 per cento quella indicata nella carta di circolazione. Si applicano le sanzioni di cui al comma 3.

4. Gli autoveicoli adibiti al trasporto di veicoli di cui all'art. 10, comma 3, lettera d), possono circolare con il loro carico soltanto sulle autostrade o sulle strade con carreggiata non inferiore a 6,50 m e con altezza libera delle opere di sottovia che garantisca un franco minimo rispetto all'intradosso delle opere d'arte non inferiore a 20 cm. I veicoli di cui all'art. 10, comma 3, lettera e) e g), possono circolare con il loro carico sulle strade che abbiano altezza libera delle opere di sottovia che garantisca un franco minimo rispetto all'intradosso delle opere d'arte non inferiore a 30 cm.

5. Chiunque circola con un autotreno o con un autoarticolato la cui massa complessiva a pieno carico risulti superiore di oltre il cinque per cento a quella indicata nella carta di circolazione è soggetto ad un’unica sanzione amministrativa uguale a quella prevista nel comma 2. La medesima sanzione si applica anche nel caso in cui un autotreno o un articolato sia costituito da un veicolo trainante di cui al comma 2-bis: in tal caso l’eccedenza di massa è calcolata separatamente tra i veicoli del complesso applicando le tolleranze di cui al comma 2-bis per il veicolo trattore e il 5 per cento per il veicolo rimorchiato.

6. La sanzione di cui al comma precedente si applica anche nell'ipotesi di eccedenze di massa di uno solo dei veicoli, anche se non ci sia eccedenza di massa.

7. Chiunque circola in violazione delle disposizioni di cui al comma 4 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 168 a euro 674, ferma restando la responsabilità civile di cui all'art. 2054 del codice civile.

8. Agli effetti delle sanzioni amministrative previste dal presente articolo le masse complessive a pieno carico indicate nelle carte di circolazione, nonchè i valori numerici ottenuti mediante l'applicazione di qualsiasi percentuale, si devono considerare arrotondati ai cento chilogrammi superiori.

9. Le sanzioni amministrative previste nel presente articolo si applicano sia al conducente che al proprietario del veicolo, nonchè al committente, quando si tratta di trasporto eseguito per suo conto esclusivo. L'intestatario della carta di circolazione del veicolo è tenuto a corrispondere agli enti proprietari delle strade percorse l'indennizzo di cui all'art. 10, comma 10, commisurato all'eccedenza rispetto ai limiti di massa di cui all'art. 62.

10. Quando è accertata una eccedenza di massa superiore al dieci per cento della massa complessiva a pieno carico indicata nella carta di circolazione, la continuazione del viaggio è subordinata alla riduzione del carico entro i limiti consentiti.

10-bis. Per i veicoli di cui al comma 2-bis l’eccedenza di massa ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui al comma 10 è pari al valore minimo fra il 20 per cento e 10 per cento più una tonnellata della massa complessiva a pieno carico indicata sulla carta di circolazione.

11. Le sanzioni amministrative previste nel presente articolo sono applicabili anche ai trasporti ed ai veicoli eccezionali, definiti all'art. 10, quando venga superata la massa complessiva massima indicata nell'autorizzazione, limitando in questo caso la franchigia del cinque per cento alle masse massime relative a quel veicolo, ai sensi dell'art. 62. La prosecuzione del viaggio è subordinata al rilascio di una nuova autorizzazione.

12. Costituiscono fonti di prova per il controllo del carico le risultanze degli strumenti di pesa in regola con le verifiche di legge e di quelli in dotazione agli organi di polizia, nonchè i documenti di accompagnamento previsti da disposizioni di legge. Le spese per l'accertamento sono a carico dei soggetti di cui al comma 9 in solido.

13. Ai veicoli immatricolati all'estero si applicano tutte le norme previste dal presente articolo.

Articolo 167 - CdS

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Penso che superare la portata di un automezzo sia una delle cose più pericolose che esistano, non è solo la rottura delle sospensioni del camion ma anche che esse perdano pezzi, i freni possano surriscaldarsi per poi non agire più (freno motore compreso, importantissimo nei mezzi pesanti) o il camion si ribalti perchè sbilanciato dal peso...questa maledetta crisi ha portato a questi comportamenti in strada scellerati, per questo chi di dovere deve prendere seri provvedimenti, invece di riscaldare la poltrona e fregarsi soldi pubblici con tasse utili quanto una scarpa vecchia!

Modificato da Uno Turbo D

......se la Regione non se ne sbatte a tempo debito di quelle porcherie che chiamano strade lascio le macchinette con touch grattascroto agli altri, il mio prossimo acquisto si chiamerà Panda 1000 4x4, Suzuki SJ413, Vitara JLX o Terrano II 2.7 TDI......

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Basta una frenata improvvisa, se sie fuori peso e strada scivolosa ti fermi il prossimo week-end, dettagli che possono salvare la vita o un possibile incidente...... Poi saltano fuori i soliti pensieri: e se quella volta avessi fatto diversamente?

Servirebbero anche più controlli da parte della FDO, non capisco il perchè ogni volta che trovo un mezzo pesante che abitualmente non frequenti l'autostrada esso è in condizioni abbastanza pietose....

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