Vai al contenuto

Interpretazione campo applicazione art.173 CDS


Messaggi Raccomandati:

                   

Buonasera, chiedo lumi per interesse professionale, su come vada interpretato l'articolo 173 del CdS, noto per il divieto di utilizzo di telefoni cellulari alla guida.

Il testo indica infatti: "è vietato al conducente di far uso durante la marcia di apparecchi radiotelefonici ovvero.. omissis... (che non richiedono per il loro funzionamento l'uso delle mani)."

Ora ai sensi della normativa vigente e quindi interpretazione sia dell'articolo citato sia di altri eventuali:

- comandare in marcia, da parte del guidatore una normale autoradio (cambiare stazione, abbassare volume, etc.) costituisce violazione?

- l'utilizzo da parte del conducente durante la marcia di dispositivi diagnostici per l'elettronica vettura (che non vedo come assimilare agli apparecchi radiotelefonici) costituisce violazione?

- nel caso particolare il dispositivo di diagnosi dell'elettronica di vettura sia basato su un apparecchio radiotelefonico (ad esempio uno smartphone con opportune software di intefaccia vettura) è violazione?

Grazie dei preziosi consigli. Pierluigi

Link al commento
Condividi su altri Social

On 16/3/2018 at 14:30, iw4blg dice:

                   

Buonasera, chiedo lumi per interesse professionale, su come vada interpretato l'articolo 173 del CdS, noto per il divieto di utilizzo di telefoni cellulari alla guida.

Il testo indica infatti: "è vietato al conducente di far uso durante la marcia di apparecchi radiotelefonici ovvero.. omissis... (che non richiedono per il loro funzionamento l'uso delle mani)."

Ora ai sensi della normativa vigente e quindi interpretazione sia dell'articolo citato sia di altri eventuali:

- comandare in marcia, da parte del guidatore una normale autoradio (cambiare stazione, abbassare volume, etc.) costituisce violazione?

- l'utilizzo da parte del conducente durante la marcia di dispositivi diagnostici per l'elettronica vettura (che non vedo come assimilare agli apparecchi radiotelefonici) costituisce violazione?

- nel caso particolare il dispositivo di diagnosi dell'elettronica di vettura sia basato su un apparecchio radiotelefonico (ad esempio uno smartphone con opportune software di intefaccia vettura) è violazione?

Grazie dei preziosi consigli. Pierluigi

 

Partendo dal presupposto che tutto ciò che non è vietato si può fare, quindi nella legge si parla di "far uso durante la marcia di apparecchi radiotelefonici ", non specifica il tipo di uso o di non di effettuare telefonate o messaggiare. Vieta proprio l'utilizzo dell'apparecchio in quanto tale, pertanto usare il cellulare con torque o altro software obd rientra nella casistica di "usare l'apparecchio" ed è quindi sanzionato.

Ne viene quindi che se non si usa il cellulare "apparecchio radiotelefonico", ma un apparecchio che non telefona come potrebbe essere un palmare obd o un tablet non gsm, oppure un computer dedicato come quello dei meccanici, questo non costituisca violazione alcuna a questo articolo. Ne potrebbe però venire riguardo all'articolo "calderone" 141 comma 2 "Il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile"  di qui se si pasticcia con uno strumento in mano, anche se non telefonico, è chiaro che se ne verrà distratti e verrà meno il principio "massimo controllo del veicolo" di questo articolo.

Per quanto riguarda l'utilizzo di radio, navigatore, ecc... dell'auto nulla è specificato, quindi da considerarsi non vietato.

Ricordo sempre che tutto ciò è una mia personale interpretazione, e che un agente zelante potrebbe tranquillamente multare, per poi passare l'onere di decidere al giudice di pace casomai se ne facesse ricorso.
In tal caso bisogna comunque pagare il contributo unificato di 43€, e ad esempio se viente contestato l'art.141/2 con sanzione da 41€ sconto 30% se pagata subito, comunque non è conveniente impuntarsi.
Discorso diverso se venisse contestato l'art. 173/2 con 161€ scontati a 113€, ma con l'aggravante della sospensione della patente se ripetuta nel biennio e 5 punti, allora potrebbe convenire manifestare le proprie ragioni.
Per il resto in italia è tutto molto aleatorio a seconda del giudice e agenti che trovi, quindi ogni valutazione un po "border-line" come questa è soggetta ad interpretazioni, umore e fortuna.

Link al commento
Condividi su altri Social

13 ore fa, Nico87 dice:

Ne potrebbe però venire riguardo all'articolo "calderone" 141 comma 2 "Il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile"  di qui se si pasticcia con uno strumento in mano, anche se non telefonico, è chiaro che se ne verrà distratti e verrà meno il principio "massimo controllo del veicolo" di questo articolo.

Ottima la tua disamina, su cui concordo pienamente.

 

Unica nota di precisazione, se permetti, al periodo che ho estratto: per "conservare il controllo del veicolo" con quell'articolo non si intende affatto "controllo" nel senso di "vigilanza" o "attenzione" alla guida; no, si intende invece il controllo "fisico" del veicolo e delle sue reazioni durante le manovre sia ordinarie (affrontare una curva alla velocità corretta, senza "perdere il controllo" sbandando o ribaltandosi) sia d'emergenza (come infatti nel prosieguo dell'articolo "arresto tempestivo ... dinanzi a qualsiasi ostacolo").

 

Spesso accade ad esempio che, a seguito di un urto in zona urbana, le autorità che intervengono per i rilievi abbiano ben chiaro che il responsabile del sinistro mantenesse una velocità non consona allo stato dei luoghi, ad esempio dalla lunghezza delle tracce di frenata, ma, non potendo rilevare strumentalmente a posteriori la velocità (che si può solo dedurre, diventando di conseguenza opinabile, e quindi passibile di ricorso), si limitano a contestare la violazione del suddetto articolo, affermando che il conducente è responsabile dell'evento in quanto non ha mantenuto il controllo del veicolo (espressione generica che non implica valutazioni numeriche o strumentali, ma che resta oggettiva).

 

E' una delle violazioni più contestate ai motociclisti, ai quali basta poco (molto meno che agli automobilisti) per fare una manovra o una frenata "scomposta" e perdere l'effetto giroscopico, ribaltandosi al suolo autonomamente (anche per concause "esterne" ma senza urto con altri utenti, veicoli o pedoni).

 

 

 

Link al commento
Condividi su altri Social

2 ore fa, savio.79 dice:

Ottima la tua disamina, su cui concordo pienamente.

 

Unica nota di precisazione, se permetti, al periodo che ho estratto: per "conservare il controllo del veicolo" con quell'articolo non si intende affatto "controllo" nel senso di "vigilanza" o "attenzione" alla guida; no, si intende invece il controllo "fisico" del veicolo e delle sue reazioni durante le manovre sia ordinarie (affrontare una curva alla velocità corretta, senza "perdere il controllo" sbandando o ribaltandosi) sia d'emergenza (come infatti nel prosieguo dell'articolo "arresto tempestivo ... dinanzi a qualsiasi ostacolo").

 

Spesso accade ad esempio che, a seguito di un urto in zona urbana, le autorità che intervengono per i rilievi abbiano ben chiaro che il responsabile del sinistro mantenesse una velocità non consona allo stato dei luoghi, ad esempio dalla lunghezza delle tracce di frenata, ma, non potendo rilevare strumentalmente a posteriori la velocità (che si può solo dedurre, diventando di conseguenza opinabile, e quindi passibile di ricorso), si limitano a contestare la violazione del suddetto articolo, affermando che il conducente è responsabile dell'evento in quanto non ha mantenuto il controllo del veicolo (espressione generica che non implica valutazioni numeriche o strumentali, ma che resta oggettiva).

 

E' una delle violazioni più contestate ai motociclisti, ai quali basta poco (molto meno che agli automobilisti) per fare una manovra o una frenata "scomposta" e perdere l'effetto giroscopico, ribaltandosi al suolo autonomamente (anche per concause "esterne" ma senza urto con altri utenti, veicoli o pedoni).

 

No, per controllo intendevo proprio quello che dici tu. Infatti ho scritto " di qui se si pasticcia con uno strumento in mano" viene da se che non si potrà avere il pieno controllo dei comandi della macchina, oltre alla distrazione di pensare/guardare ad altro. Se invece si posa il dispositivo sul sedile, o si fissa da qualche parte, dovrebbe cadere questa accusa, ma non la distrazione, ma quella non è diciamo sanzionabile se uno si distrae per i fatti suoi per esempio a guardare il panorama o lo schermo del navigatore.

Modificato da Nico87
  • Mi Piace 1
Link al commento
Condividi su altri Social

Crea un account o accedi per lasciare un commento

Devi essere iscritto per commentare e visualizzare le sezioni protette!

Crea un account

Iscriviti nella nostra community. È facile!

Registra un nuovo account

Accedi

Sei già registrato? Accedi qui.

Accedi Ora
×
×
  • Crea Nuovo...

 

Stiamo sperimentando dei banner pubblicitari a minima invasività: fai una prova e poi facci sapere come va!

Per accedere al forum, disabilita l'AdBlock per questo sito e poi clicca su accetta: ci sarai di grande aiuto! Grazie!

Se non sai come si fa, puoi pensarci più avanti, cliccando su "ci penso" per continuare temporaneamente a navigare. Periodicamente ricomparità questo avviso come promemoria.