Anzi, in caso di rottamazione, se hai pagato per l'intero anno e rottami l'auto hai diritto al recupero della parte versata in più.
Per maggiori dettagli vedete il seguente link:
Novità 2009 rottamazione - Sito Ufficiale della Regione Veneto
Alla regola generale di cui sopra, va aggiunto che, qualora la rottamazione avvenga nel mese iniziale del periodo d’imposta (detto anche mese di pagamento), il proprietario non è tenuto al pagamento del bollo auto per quell’anno d’imposta. Ad esempio, se un veicolo con scadenza del bollo a dicembre e validità dodici mesi, viene rottamato nel mese di gennaio 2008, nulla è dovuto per l’anno d’imposta 2008 (scadenza dicembre 2008).
Novità: in seguito a recenti interventi normativi, con decorrenza dal 1° gennaio 2009, il contribuente che perda il possesso del proprio veicolo per furto o rottamazione, nel periodo in cui la tassa automobilistica è in corso di validità, avrà la possibilità di richiedere il rimborso della quota parte di tassa già regolarmente versata o la compensazione sulla tassa da versare per la proprietà di un altro veicolo che venga acquistato.
Perchè si abbia rimborso o compensazione, occorre che il contribuente non abbia goduto del mezzo per almeno un quadrimestre compiuto. Così, ad esempio, se il bollo scade a dicembre del 2009 e la rottamazione interviene nel giugno del 2009, il contribuente potrà richiedere il rimborso di quanto versato da luglio a dicembre, avendo riguardo a conteggiare solo i mesi interi. Così si ottiene un rimborso o una compensazione proporzionale al numero di mesi di mancato possesso del veicolo di proprietà. La compensazione, inoltre, può essere domandata unicamente nel caso in cui, in seguito alla perdita di possesso del veicolo, si verifichi una nuova immatricolazione (per un veicolo nuovo di fabbrica) o l'acquisto di un veicolo usato già immatricolato entro un quadrimestre dall'intervenuto furto o rottamazione. Per cui, se il contribuente subisce il furto del veicolo a marzo del 2009 e ne acquista uno nuovo ad ottobre del 2009, non potrà richiedere la compensazione sul bollo da pagare per quest'ultimo, ma gli resterà la possibilità di ottenere un rimborso. La compensazione può essere richiesta unicamente dal contribuente che abbia subito la perdita di possesso. Essa non opera tra soggetti diversi, pur se legati da vincolo di parentela o conviventi.