Chiedo scusa, ma non mi è chiaro un punto.
La sentenza della corte costituzionale ancora non è stata pubblicata, quindi ragioniamo un po' speculativamente.
Se non sbaglio, dal comunicato si evince che la corte ha dichiarato illegittima la lettera dell'art. 19 nella parte in cui non prevede che anche organizzazioni sindacali NON firmatarie, ma che abbiano partecipato alle trattative, abbiano diritto a costituire RSA. Cioè in pratica, il criterio per stabilire quali associazioni possano avere rappresentanza aziendale non sarebbe più la firma di contratti ma la partecipazione alle trattative.
Ora, la questione di legittimità in riferimento a quali articoli è stata sollevata? Immagino artt. 3 e 39, come nelle precedenti questioni.
Cioè, sempre speculando, l'art. 19 così come era scritto (e peraltro in base al referendum voluto dall'allegra compagnia) violava il principio di uguaglianza e il principio della libertà sindacale? Mah, se anche fosse, vi pare molto meglio stabilire come nuovo criterio l'obbligo di negoziazione per ottenere RSA? Per assurdo - ma nemmeno tanto - un'organizzazione che non intende partecipare affatto alle trattative potrebbe ora risollevare la questione dicendo: "beh, l'obbligo di partecipazione alla contrattazione viola a sua volta gli artt. 3 e 39 Cost. perché è pur sempre un limite alla libertà ecc., chiediamo che la RSA si concessa a tutte le organizzazioni a prescindere".
Posto che posso aver detto cavolate e che la sentenza potrebbe dire tutt'altro, non sarebbe un po' pericolosa come argomentazione? Nel senso che dà il fianco a possibili reintrepretazioni estreme...