Io ho avuto la stessa impressione di Regazzoni, soprattutto quando al punto 3.2 si dice:
"era la stessa Rivolta a chiedere l'avviso del competente Ministero in merito ai dispositivi tessili da trazione [...] in ordine alla possibile equivalenza tra la normativa austriaca e la vigente norma nazionale, ricevendone parere negativo"
In seguito a ciò la società ha smesso di diffondere quella pubblicità, e in base a questo il TAR ha giudicato corretta la condotta e illegittima la sanzione, imho.
Però osservate il punto 3.4.
L'Antitrust avrebbe emesso quel provvedimento perché nella legge italiana i dispositivi definibili catene da neve sono solo quelli di metallo, non di tessuto (e di qui aveva ritenuto ingannevole la pubbicità), basandosi sulla previsione del decreto che fa riferimento a quella tabella; ma il TAR afferma che c'è un'alternativa... cioè le catene devono essere conformi o alla tabella CUNA Nc 178-01, o ANCHE alle norme equivalenti degli altri Stati UE.
Però la domanda che mi sorge spontanea è: come fanno a essere alternativi due criteri di riferimento che si contraddicono su un punto?
Ho trovato questi due articoli:
L?Antitrust apre la strada alle calze da neve
Qui si dice che l'Antitrust (evidentemente tenendo conto della sentenza del TAR) si sta muovendo per legalizzare le calze da neve come equivalenti alle catene.
Le calze o catene da neve in tessuto non sono più fuori legge
Qui, invece, si danno già per equiparate alle catene, facendo riferimento a una sentenza evidentemente diversa da quella postata da 1happydream...
P.S. Proprio encomiabile questo pezzo...
In pratica si dice: scegli pure il dispositivo più sboldro è meno efficace, non risolve granché, però lo monti prima ed è più leggero... ovviamente confidando nella capacità di discernimento degli autisti italiani...