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Clio_dCi_106cv

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  1. E' normale che chiedano il documento, poichè con esso si ottiene la "compiuta identificazione". In mancanza di questo, si "ripiega" sulla procedura accennata in precedenza. L'accompagnamento in ufficio comunque, ribadisco, non è sempre automatico, si valuta di caso in caso. qui c'è un link interessante: Identificazione di persone - Sicurezza Pubblica
  2. che il pubblico ufficiale che espleta attività di polizia giudiziaria (organi di polizia statali e locali) possa accompagnarti in ufficio è stato già specificato nel mio intervento di prima. quello che volevo sottolineare è che formalmente non vi è alcun obbligo di portare il documento dietro (a piedi, a parte i casi di cui all'intervento precedente), quindi nessuna multa, al massimo la seccatura di essere accompagnato in ufficio e poi rilasciato. Ovviamente l'accompagnamento in ufficio non è sistematico, si valuta di caso in caso.
  3. NOTIZIA TRATTA DA: Milano, per non pagare 168 multe prende la residenza in Svizzera - Il Messaggero MILANO - Una residenza in Svizzera per ottenere una targa straniera e sfuggire al pagamento delle multe. Almeno 168 quelle che, stando alle indagini, avrebbe collezionato a Milano dove in realtà avrebbe sempre avuto il domicilio. Il gip di Milano Antonella Bertoja ha quindi disposto il sequestro preventivo dell'auto, una BMW 120, di un 28enne, ora indagato per truffa aggravata. L'uomo avrebbe reso impossibile o quanto meno estremamente difficoltosa la procedura di riscossione delle multe. Le indagini. L'inchiesta è condotta dal pm Maura Ripamonti, del VI dipartimento guidato dal procuratore aggiunto Nicola Cerrato. Stando alle indagini, le multe collezionate dal 28enne («ben 168, nessuna delle quali pagata» si legge nel decreto che dispone il sequestro preventivo dell'auto) venivano spedite ad un indirizzo in cui in realtà non c'era nessuno, e non venivano quindi mai ritirate. In base ad una serie di accertamenti svolti dalla polizia locale è emersa la convinzione che la residenza svizzera fosse fittizia. L'indagato, secondo quanto ricostruito dalla polizia locale, è sempre stato domiciliato a Milano come emerge, si legge, «dall'impressionante numero di contravvenzioni per violazione al Codice della Strada, tutte commesse in Milano» oltre al fatto che, tra l'altro, risulta essere laureato e lavorare in Italia e avere una cartà di identità rilasciata dal Comune di Milano. «È più che probabile che tale vettura verrebbe nuovamente utilizzata per commettere nuove infrazioni al cui pagamento l' indagato si sottrarrebbe con le modalità fino ad ora utilizzate, con conseguente incremento del danno patrimoniale del Comune di Milano» ha scritto il gip nel decreto con cui convalida e dispone il sequestro preventivo del veicolo. Lunedì 16 Gennaio 2012 - 16:49 Ultimo aggiornamento: 21:20
  4. Verissimo, molte persone sono ancora convinte che la patente formato card non sia un documento di riconoscimento valido.
  5. Negativo. Non esite alcun obbligo, al di fuori dei casi di guida dei veicoli, di portare con se un documento di riconoscimento (la patente è suff) L'obbligo sussiste solo per gli stranieri che devono necessariamente esibire un documento d'identità accompagnato dal permesso o dalla carta di soggiorno. Per i cittadini Italiani, l'obbligo ricade su quelle persone diciamo.... "pericolose" secondo quando disposto dal Testo Unico dell Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS) Esiste l'obbligo per tutti i cittadini, secondo l'art 651 del codice penale, di dare indicazioni, al pubblico ufficiale che ne fa richiesta, sulle proprie generalità. Per adempiere a quest'obbligo, in mancanza di un documento, è sufficiente declinare le proprie generalità "mi chiamo X, nato a Y ecc ecc" Tuttavia il pubblico ufficiale che svogle funzioni di agente o ufficiale di Polizia Giudiziaria (tutte le polizie, incluse le municipali/locali) può disporre l'accompagnamento presso gli uffici delle persone qualora ritenesse inesatte le indicazioni fornite (o il documento eventulamente fornito falso). Quando su strada si richiedono i documenti ai passeggeri solitamente si tratta di controlli diversi dal cds, salvo che non si decida di contestare ad es una cintura di sicurezza ad un passeggero maggiorenne.
  6. la sosta deve essere conforme alla segnaletica (verticale ed orizzontale) esistente sul posto. pertanto avresti dovuto parcheggiare entro le strisce bianche che hai menzionato (segnaletica orizzontale) e se qualcuno ti avesse bloccato lasciando il veicolo in sosta affaincato al tuo (la c.d doppia fila), sarebbe stato nel torto quest'ultimo e non tu. Nel caso che hai descritto invece, hai sostato in modo non conforme alla segnaletica, ergo ha ragione l'altro automobilista che giustamente reclamava il diritto di parcheggiare in modo corretto.
  7. Bisogna attendere la notifica del verbale e verificare ciò che è indicato in quest'ultimo. quello che hai in mano è un semplice preavviso che ti consente di estinguere la violazione senza le spese di notifica. Se nel verbale che ti verrà notioficato entro 90 giorni non sarà indicata l'intersezione o non sarà fornita altra indicazione per quanto attiene la località, potrai proporre ricorso. In altri termini, a mio avviso, il verbale deve contenere almeno l'indicazione dell'altra strada, quindi via Tizio x via Caio...indicare solo via Tizio non è sufficiente in assenza di numero civico. Per quanto attiene il lato destro o sinistro della strada, ritengo sia ininfluente la specifica poichè in entrambi i lati è vietato sostare a meno di 5 m dall'intersezione in centro urbano.
  8. Purtroppo l'imprudenza e la prepotenza nella condotta di guida dei veicoli è mediamente distribuita in modo equo tra le varie categorie di veicoli. Credo che spesso all'origine di questi comportamenti ci sia una sottostima (da parte dei condcenti) delle possibili conseguenze derivanti da certe violazioni...
  9. Se è una sosta su intersezione ( o a meno di 5 metri dalla stessa) il numero civico non è indispensabile poichè la posizione del veicolo è deducibile dalla violazione stessa (ovvero in prossimità dell'intersezione tra via X e via Y).
  10. il foglietto lasciato sul tergicristallo è un semplice preavviso di accertamento di violazione. Fa fede ciò che è indicato nel verbale che verrà notificato all'intestatario del mezzo entro il termine di 90 giorni.
  11. Devi presentare ricorso allegando allo stesso copia del certificato di rottamazione del mezzo.
  12. ovvio, quello che dichiara il pubblico ufficiale gode di fede privilegiata e fa prova "fino a querela di falso" così come disposto dall'art 2700 del codice civile. Se effettivamente le strisce non son visibili e non c'è segnaletica verticale puoi puntare su quello. Se in corrispondenza di " VIA MONTEBIANCO - PLESSO SCOLASTICO" c'è un attraversamento pedonale visibile (mi pare di aver capito che tu fossi su un altro attraversamento lì vicino) è difficile dimostrare che tu non fossi su quello messo a verbale ma sull'altro.
  13. Roma, 11 mag. - (Adnkronos) - L'urgenza non giustifica in alcun modo l'uso del telefonino senza auricolare durante la guida. Lo rileva la Cassazione sottolineando come oggi ''la moderna organizzazione sociale viene incontro con i mezzi piu' disparati a coloro che possono trovarsi'' in una situazione di emergenza tale da indurli ad usare il cellulare contro le regole al volante. In questo modo la seconda sezione civile ha convalidato una multa nei confronti di un'automobilista genovese Massimiliano F. sorpreso dalla polizia municipale di Genova a parlare al telefonino mentre era alla guida. L'automobilista si era giustificato adducendo a sua discolpa ''lo stato di necessita' derivante dall'esigenza di informare immediatamente il padre gravemente ammalato e che si trovava a casa, di prepararsi per essere accompagnato dal figlio presso una struttura sanitaria per esami diagnostici urgenti''. Gia' il giudice di pace di Genova, nel novembre 2005, pur riconoscendo la necessita' da parte di Massimiliano F., aveva convalidato la sanzione inflittagli per non avere utilizzato l'auricolare o il vivavoce. Inutile il ricorso dell'automobilista in Cassazione volto a dimostrare che l'infrazione era stata dettata unicamente dal ''grave pericolo per la salute del padre''. La seconda sezione civile (sentenza 11266) ha bocciato il ricorso e ha evidenziato che ''la situazione di pericolo, quando si riconnette alle cure mediche, all'alimentazione o ai medicinali, deve avere un carattere di indilazionabilita' e cogenza tali da non lasciare all'agente alternativa diversa dalla violazione della legge, in quanto la moderna organizzazione sociale, venendo incontro con i mezzi piu' disparati a coloro che possono trovarsi in pericolo di vita per il non soddisfacimento dei predetti bisogni, ha modo di evitare altrimenti il possibile, irreparabile danno alla persona''. Di conseguenza, scrive ancora la Suprema Corte, ''non puo' essere ritenuto sussistente lo stato di necessita', come scriminante dell'illecito, quando sussista la possibilita' di ovviare altrimenti al pericolo, per cui, in tema di uso del telefono cellulare senza auricolare o vivavoce durante la guida, per chiamare un medico in soccorso di un ammalato o per organizzare il trasporto del malato ad un centro di cura, deve ritenersi che il conducente non possa invocare l'esimente ove non sia dimostrata l'impossibilita', e non la semplice difficolta' o scomodita', di ricorrere a mezzi leciti alternativi, quale il fermarsi a lato della strada per i pochi minuti necessari alla comunicazione''. Una soluzione che, conclude la Cassazione, ''non poteva comportare obiettivamente alcun considerevole ritardo con effetti per la vita del malato''.
  14. se vige un divieto di sosta ci sarà senz'altro segnaletica verticale (il cartello)... inoltre è da verificare la presenza di eventuali pannelli integrativi poichè talvolta il divieto vige solo in alcune fasce orarie al di fuori delle quali è possibile parcheggiare (ed ecco il motivo per cui potrebbero esserci anche le strisce in zona divieto)
  15. negativo, il limite dei 150 gg vale per le notifiche sul territorio della Repubblica Italiana. negli altri casi è di 360 gg (trasgressore residene all'estero)
  16. la prevenzione, per gli Italiani al volante, serve a ben poco. hai mai osservato x esempio le persone che parlano al cellulare mentre guidano e che incrociano un'autopattuglia di qualsiasi organo di polizia? Che fanno?? abbassano o nascondono il telefono,una volta superata l'autopattuglia, riprendono la conversazione riportando di nuovo il telefono all'orecchio... oppure i motoveicoli e i ciclomotori che passano spesso con il rosso (soprattutto ai semafori pedonali)...quando c'è una pattuglia si fermano tutti, se non c'è vanno belli tranquilli...quindi se non gli fai l'agguato non imparano...vedrai che lo scooterista di turno che ha il vizio d passare con il rosso quando non c'è la pattuglia, se vede spuntare "a tradimento" da un cespuglio un vigile he lo ferma e lo multa, difficilmente riproverà a fare "il furbo"... questo è solo un piccolo esempio...
  17. Senz'altro era opportuno apportare modifiche x quel che concerne il ricorso al GdP poichè molte persone, consapevoli di pagare comunque il medesimo importo della sanzione in caso di ricorso respinto (poichè solitamente il GdP non aumenta l'importo), proponevano ricorso anche in caso d torto marcio (la maggior parte dei casi) intasando così gli uffici dei GdP. La soluzione giusta non è secondo me quella del pagamento dei 38 euro, sarebbe bastato imporre ai GdP di raddoppiare l'importo come accade x il Prefetto così da scoraggiare chi fa ricorso tanto per provarci pur avendo preso una multa sacrosanta...
  18. in linea di massima l'erronea indicazione delle generalità del conducente non sono da considerarsi cause di nullità del verbale SE il soggetto è cmq identificabile da altri elementi contenuti nel verbale Se nome, cognome, data di nascita, estremi documenti, e altri dati contenuti corrispondono e consentono cmq l'identificazione chiara del soggetto il ricorso potrebbe essere respinto (ho detto potrebbe, non che lo sarà sicuramente). .
  19. hai già la Clio o la devi ordinare con i fari allo xeno? se avessi già la macchina e volessi montare i fari allo xeno sappi che devono essere omologati perchè così facendo apporti modifiche ai dispositivi del veicolo (art 78 cds).
  20. ti è andata bene, c'è chi applica l'art 78 del CdS in questo caso....e sono dolori... si tratta di 370 euro di sanzione amm.va pecuniaria cui consegue la sanzione accessoria del ritiro della carta di circolazione (che viene inviata alla motorizzazione x la revisione)... le caratteristiche della targa sono indicate nel certificato di omologazione della casa costruttrice e modificandone l'inclinazione.... L’art. 78/3° recita: “Chiunque circola con un veicolo al quale siano state apportate modifiche alle caratteristiche indicate nel CERTIFICATO DI OMOLOGAZIONE o di approvazione e nella carta di circolazione… omissis… è soggetto alla sanzione amministrativa di…omissis…”
  21. Purtroppo si perchè l'art 201 del CdS stabilisce che x i residenti all'estero il tempo limite x la notifica è di 360 gg, mentre per i residenti nel territorio della Repubblica prevede i "famosi" 150 gg
  22. anche io sono molto soddisfatto della mia new clio, poi il 1.5 da 106 cv fa il suo lavoro egregiamente Buon anno a tutti!
  23. attenzione: il termine dei 150 gg vale x le notifiche sul territorio nazionale. se il trasgressore risiede all'estero il termine è di 360 gg. se la notifica doveva essere fatta in Svizzera il termine è di 360 gg.
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