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loric

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  1. Azzo, allora sei un achero!!! Vabbe', per ritornare OT, luc@ ha vinto il premio. Hanno levato i tappi in plastica nera...
  2. L'angolo della Settimana Enigmistica. Trova le differenze:
  3. Non ti sei perso nulla, tranquillo Il problema è che abbiamo una persona che è da giorni in tribolazione perché ha investito soldi su un prodotto di un certo valore. Andare a dirgli che se non cambia colore ci rimette la caparra (o deposito cauzionale, ancora non si è capito) e che quindi è fottuto, non solo è poco carino, ma anche giuridicamente errato. Perfetto, allora ci siamo chiariti, nemmeno io volevo sfotterti, ho solo risposto al tuo "Signori..vedo che siete fuori tema... Se il cambiamento e quindi l'alternativa è incompatibile con i nostri gusti/desideri si rescinde il contratto e si perde la caparra.... E soprattutto..state cofondendo le idee ad una persona che gia di suo ha abbastanza dubbi data la vicenda non proprio ortodossa." Se ti ho offeso, ti chiedo scusa ed amici come prima
  4. Te sei avvocato? Se sì parliamone. Se no, per una volta, fa' atto di fede e fidati di chi quello straccio di pezzo di carta con scritto "abilitazione all'esercizio della professione forense" ce l'ha. Grazie
  5. E qui scattava il trucco. La firma del venditore valeva come ricevuta della proposta (per di più irrevocabile, salva la perdita della caparra/deposito) proveniente dal cliente, mentre l'accettazione era riservata alla "direzione". Il risultato è che il cliente era immediatamente impegnato, mentre la concessionaria poteva svincolarsi. Amen!
  6. E su questo non ci piove. Il difetto di conformità riguarda il bene consegnato. Ciò non toglie che il venditore non può liberarsi della resoponsabilità in merito semplicemente informando preventivamente l'acquirente della mancanza del colore ordinato. Mi spiego meglio: è ovvio che se il cliente accetta il cambiamento di colore proposto dal venditore, l'oggetto del contratto si modifica di comune accordo e tutto procede liscio. Se il cliente, tuttavia, ritiene di non volere un colore diverso, il venditore non può dire "me ne frego, ti consegno comunque la macchina in altro colore disponibile". Condivido, ma qui si rispondeva alle obiezioni di chi sosteneva che il concessionario, almeno in via teorica (qui invece i concessionari si sono dimostrati corretti, per cui stiamo facendo filosofia) non è tenuto a consegnare la vettura del medesimo colore scelto dal cliente ed il cliente non deve fare altro che stare gobbo e beccarsi la Giulietta fucsia. La mancanza del colore per fatto imputabile al produttore o ad uno dei suoi fornitori (il che è la stessa cosa), costituisce impossibilità sopravvenuta *temporanea* (sarebbe diverso se il colore fosse stato levato definitivamente dal listino). Tuttavia se il contratto prevede dei termini essenziali per la sua esecuzione e l'impossibilità non si risolve entro detti termini, tale impossibilità è equiparata a quella *definitiva*. Si avrà pertanto la risoluzione del contratto con obbligo, per il concessionario, di restituire la caparra/deposito eventualmente maggiorata di frutti ed interessi.Parlando di caparra/deposito, visto che mi sembri ferrato, puoi confermarmi che FIAT, nei suoi modulari di ordine delle autovetture, usa ancora l'escamotage di far sottoscrivere all'acquirente una "proposta di vendita" piuttosto che un contratto di compravendita?
  7. Per modificare l'ordine occorre il consenso di entrambe le parti. In mancanza, non si può obbligare l'acquirente ad accontentarsi di un colore diverso da quello pattuito. Lo ripeto ancora una volta: un tempo i concessionari sul colore ci giocavano, perché un tempo l'acquirente poteva far valere solo i vizi della cosa consegnata (rossa o bianca, se la macchina funziona non è affetta da vizi), mentre oggi può far valere la difformità con quanto ordinato. Nel caso di colore non disponibile per fatto del produttore, il venditore ha diritto di regresso nei confronti di quest'ultimo (art. 131).
  8. Azz, ci scusi signora maestra, non lo faremo più Esatto. Non menziona la facoltà di fornire la macchina in un colore diverso da quello pattuito. Guarda, qui abbiamo gente tipo Raxiel che in questa vicenda ci ha messo soldi veri, per cui un conto è discutere della premiumicità del prosciutto, un conto è mettere nel panico gente che ha già sottoscritto un contratto d'acquisto.La sostanza è che il DLgs 206/2005 all'art. 129 prevede: E poi, all'art. 130: Giusto per tranquillizzare Raxiel, eh.
  9. La parte che ho levato non conta. Come vedi, e come ti ha fatto notare wolfie, non c'è scritto che se hai chiesto il rosso alfa, loro ti possono appioppare il rosa antico. Dal 2005 (codice del consumo) il venditore ha l'obbligo di garantire la conformita del prodotto consegnato rispetto a quanto pattuito. Non c'è clausola che tenga e che vi possa derogare (prima si parlava di consegna di cosa immune da vizi e difetti, per cui su sta cosa proprio le concessionarie ci marciavano, visto che una Giulietta Bianca al posto di rossa comunque non si potrebbe definire affetta da vizi). Toglimi una curiosità, in FIAT fanno ancora contratti d'acquisto dove l'acquirente risulta come mero proponente?
  10. Se ricordo bene, la 147 progression serie 1 non aveva il bocchettone posteriore. Cioè, in realtà l'aria passava comunque sotto il tunnel come nella distinctive, ma c'era un pezzentissimo cassettino portaoggetti che fungeva da tappo. Credo che in molti si siano divertiti a rimuovere il cassettino e a montare la bocchetta
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