Ok, questo conferma che c'è un po' di confusione.
Oggi, dopo la legge Fornero e prima del Jobs Act che, ripeto, NON è in vigore, per i c.d. licenziamenti economici (rectius: per giustificato motivo oggettivo) la legge prevede già in via generale (tranne i casi di manifesta insussistenza dei motivi addotti dal datore di lavoro) non la reintegrazione ma un indennizzo economico, ma solo se i licenziamenti vengono considerati illegittimi dal giudice. Nessun indennizzo è previsto per i licenziamenti che il giudice ritiene regolari.
Ripeto: il licenziamento legittimo, oggi (che il Jobs Act non c'è ancora), non comporta il pagamento di alcun indennizzo al lavoratore.
Qual è la criticità dell'attuale disciplina che, nel periodo pre-Fornero era ancora più pesante? Che non vi è certezza alcuna di come un giudice deciderà una causa. Il lavoratore è quindi incentivato ad impugnare il licenziamento perché sa che il datore di lavoro, pur di evitare la roulette della causa, è disposto a scucire qualcosa per ottenere l'abbandono da parte del lavoratore della vertenza.
La nuova disciplina, se le bozze non verranno modificate in corso d'opera, esclude in maniera ancora più netta la reintegrazione nel posto di lavoro per i licenziamenti economici illegittimi (viene a cadere l'ipotesi della manifesta insussistenza dei motivi addotti dal datore di lavoro) ed istituisce un metodo di calcolo dell'indennizzo (sempre per licenziamenti illegittimi), basato sulla durata del rapporto di lavoro (2 mesi di retribuzione per ogni anno di anzianità, con un minimo di 4 ed un massimo di 24)*.
La novità sostanziale, mutuata dall'ordinamento tedesco, è che col Jobs Act il datore di lavoro potrà offrire al lavoratore una somma in via conciliativa prima della causa, somma anch'essa collegata all'anzianità in azienda del lavoratore (1 mese di retribuzione per ogni anno di anzianità, con un minimo di 2 ed un massimo di 18)*, che, se accettata, renderà improcedibile l'eventuale impugnazione del licenziamento.
Il pregio del Jobs Act, al netto di numerose imprecisioni tecniche contenute nel testo, è che rende immediatamente determinabili i costi di licenziamento per il datore di lavoro.
* le somme sono dimezzate ed è stabilito un tetto massimo di 6 mensilità in caso di azienda che non supera i 15 dipendenti.